RICONOSCIMENTO DI PERSONA HANDICAPPATA

 

 A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E

L’INPS, dal 1 gennaio 2010, ha l’onere di raccogliere tutte le domande di accertamento di invalidità, handicap e disabilità (nonché di ricorso e aggravamento), al posto delle Aziende Usl (articolo 20 comma 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 78/2009).

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Lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla Legge 104/1992.

Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa:

"È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la connotazione di gravità:

"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".

Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.

Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, ricorso e aggravamento è caratterizzato dalla stesa procedura.

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IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La commissione medica collegiale, in base ai documenti prodotti e al riscontro obbiettivo effettuato, produce le seguenti certificazioni:

NON presenta handicap.

PRESENTA handicap:

    a)  NON ASSUME connotazione di gravità (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992).

    b)  ASSUME connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

Copia conforme all’originale del verbale che certifica lo stato di HANDICAP verrà inviata dall’A.S.L. al domicilio del richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

I BENEFICI DELLO STATO DI HANDICAP

La certificazione dello stato di Handicap è indispensabile:

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RICORSI

Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

La recente normativa introduce la qualificazione dell'Inps come unico legittimato passivo. L'INPS diventa unica controparte nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali.

Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'INPS. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell'INPS competente (comma 5).

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L’AGGRAVAMENTO

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.

Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

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 A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 contiene un brevissimo articolo – il 56 – che riguarda le domande per il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, spettanti agli invalidi civili.

L’articolo estende a queste domande le regole della Legge 222/1984, art. 11, che vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante – per le stesse prestazioni – “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.

Ciò significa che l’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento e/o di aggravamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.

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Fonte: INPS documento Invalidità Civile e http://www.handylex.org/schede/accertah.shtml

 

Aggiornato febbraio 2019

Informahandicap – Email: infohandicap@comune.carmagnola.to.it

 

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