A T T E N Z I O N E
L’INPS, dal 1 gennaio 2010, ha l’onere di raccogliere tutte le domande di accertamento di invalidità, handicap e disabilità (nonché di ricorso e aggravamento), al posto delle Aziende Usl (articolo 20 comma 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 78/2009).
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L'ACCERTAMENTO DELLE MINORAZIONI CIVILI
E’ invalido civile quella persona che ha una deficit di capacità lavorativa a causa di una patologia o di un evento traumatico. Non sono considerati invalidi civili coloro che hanno un infortunio sul lavoro o che sono affetti da una malattia professionale; inoltre sono esclusi tutti coloro che hanno un’invalidità generata per causa di guerra.
L'esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è la seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."
In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti "ultrasessantacinquenni (67 anni dal 1° gennaio 2019) che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.
L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Asl.
Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto, a seconda dei casi, il riconoscimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità civile o sordomutismo.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne.
Si considera cieco civile colui che ha un grave deficit visivo a causa di fattori congeniti o acquisiti non imputabili a causa di guerra, infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Legge 382/1970) e viene definita in modo descrittivo, ma comunque codificato:
cieco assoluto;
cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi;
Una disposizione recente (Legge 138/2001) ha indicato una nuova classificazione delle disabilità visive:
ciechi totali;
parziali;
ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi.
La nuova classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Viene infine considerata sorda pre-linguale la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
LA COMMISSIONE USL
L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
NUOVA PROCEDURA ON-LINE PER INOLTRARE LA DOMANDA
Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, ricorso e aggravamento è caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
la certificazione sanitaria, compilata on-line dal medico certificatore (chiedere al proprio medico), attiva l'input per una nuova istanza di riconoscimento dello stato invalidante;
alla domanda, compilata anch'essa on-line, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del cittadino richiedente o per il tramite di un Patronato;
in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell'INPS;
Sul sito www.inps.it sarà disponibile la nuova procedura cui ogni utente autorizzato potrà accedere - ai vari livelli - tramite PIN per la consultazione o la gestione delle fasi di propria competenza. Gli utenti autorizzati all'accesso sono:
i medici certificatori;
i cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati;
gli Enti di patronato e Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), come stabilito nel Messaggio INPS 2816 del 29/01/ 2010.
A T T E N Z I O N E
In caso di malattia oncologica la legge garantisce una serie di tutele, aiuti e agevolazioni che hanno l’obiettivo di supportare la persona e la sua famiglia, alleviando in parte le numerose incombenze quotidiane.
I malati oncologici, ad esempio, in base alla gravità della loro condizione, possono avere diritto ai benefici correlati al riconoscimento della Legge 104, all’invalidità e ai sostegni ad essa correlati sopra una certa percentuale di invalidità, all’esenzione del ticket e alle spese dei farmaci, all’iscrizione alle liste del collocamento mirato, al contrassegno auto per disabili.
Fonte: Disabili.com - Per approfondire clicca qui - per la nuova guida INPS sui diritti e tutele per malati oncologici (pdf) clicca qui
A T T E N Z I O N E
Le persone che si ritrovano in uno stato invalidante e prossime a compiere 67 anni, non devono indugiare a presentare la domanda per l'accertamento perché, se hanno diritto all’assegno mensile d’invalidità, di pensione di inabilità ecc., queste provvidenze economiche sono subordinate al solo reddito annuo individuale solamente se la domanda viene presentata prima di compiere 67 anni, ovvero entro i 66 anni e 11 mesi di età. Altrimenti, pur essendo riconosciuti invalidi, l’assegno viene negato perché lo Stato, in sostituzione, riconosce l’assegno sociale dell’INPS. Questi, però, è subordinato al cumulo con i redditi del coniuge. - Vedi anche: SuperAbile Inail
VISITA DOMICILIARE
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri extracomunitari, adulti o minorenni, residenti con regolare permesso di soggiorno o con carta di soggiorno, possono presentare domanda di riconoscimento d’invalidità civile, cieco civile o sordomuto. Essi sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della previdenza e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme che regolamentano la concessione delle provvidenze assistenziali ai cittadini extracomunitari invalidi civili residenti in Italia.
Per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari viene ora richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che prevede il possesso di alcuni specifici requisiti:
1) essere in possesso di un permesso di soggiorno (non per lungo soggiorno) da almeno 5 anni.
2) dimostrare di avere un reddito annuale pari almeno all’importo dell’assegno sociale (circa 6.000 euro); se si chiede un permesso per un nucleo o si chiede una ricongiunzione, l’importo minimo viene raddoppiato (3-4 componenti, incluso il richiedente) o triplicato (5 o più componenti, incluso il richiedente).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può quindi essere negato, anche se si è residenti in Italia, con regolari permessi, da più di cinque anni, nel caso non raggiungano determinati limiti reddituali. Ed è su tale aspetto che, per due volte, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme.
La Sentenza della Corte
Le norme censurate dalla Consulta sono l’articolo 80, comma 19 della Legge 388/2000 e l’articolo 9 del Decreto Legislativo 286/1998 (con tutte le successive modificazioni), nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità (spettante agli invalidi civili al 100%) possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte rileva, oltre che una violazione alle Direttive comunitarie e alla stessa Carta costituzionale (art. 3), una contraddizione logica ancora più grave di quella già rilevata a proposito dell’indennità di accompagnamento (Sentenza 306/2008): nel caso della pensione di invalidità, il Legislatore ha pure previsto un limite reddituale massimo, considerando, quindi, rilevante anche lo stato di bisogno derivante da una scarsa disponibilità economica.
Che succede ora
Gli enti concessori delle provvidenze economiche (le Regioni e le Province autonome) non possono più rifiutare la concessione di pensione e indennità di accompagnamento, e per omogeneità di nessun’altra provvidenza economica riconosciuta per minorazioni civili, solo perché lo straniero extracomunitario non dispone del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Si dovrà verificare, infatti, se questo non sia stato concesso o non sia concedibile per motivi reddituali. Nella sostanza, quindi, si dovrà verificare se lo straniero extracomunitario (o il suo familiare) sia residente in Italia, con regolare permesso (non di lungo periodo), da almeno cinque anni.
Il cittadino straniero extracomunitario che rientri in questa fattispecie, che sia in possesso della certificazione di invalidità e che si veda rifiutare la concessione e l’erogazione della relativa provvidenza economica, può ricorrere al giudice con tutte le premesse per una sentenza favorevole.
Fonte: handylex
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
Sulla questione delle indennità è stato sollevato, dal Tribunale di Brescia, un dubbio di legittimità costituzionale, partendo da una controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da una cittadina albanese nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La ricorrente, coniugata con due figlie minori e presente nel territorio nazionale da più di sei anni, a seguito di un incidente stradale versa in stato di coma vegetativo e, conseguentemente, ha presentato domanda per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento la quale, in sede amministrativa, è stata respinta in quanto, pur essendole stato riconosciuto il possesso dei prescritti requisiti sanitari, si è rilevata la mancanza della titolarità della carta di soggiorno (della quale non può ottenere il richiesto rilascio per mancanza del requisito reddituale).
La Corte Costituzionale, dopo aver rigettato tutte le motivazioni dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, richiamando il dettato della Costituzione e le disposizioni comunitarie, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”), per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Ed ecco anche l'interessante motivazione:
“La Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale l’indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro, nonché l’incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza”.
Un pronunciamento positivo, ma attenzione:
continua ad essere necessaria la condizione di soggiorno in Italia, ma se quei documenti non vengono rilasciati solo per l’assenza dei requisiti reddituali, l’indennità di accompagnamento deve comunque essere concessa. Misura che la Corte – e questo è importantissimo e innovativo – annovera fra i diritti fondamentali della persona.
Fonte: handylex
Aggiornato febbraio 2021
Informahandicap – Email: infohandicap@comune.carmagnola.to.it