Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle. Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu
Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
Si RICORDA che dAl 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni arancioni non sONO più validi.
Allo scopo è necessario presentarsi personalmente presso l’ufficio Permessi del proprio Comune muniti del vecchio tagliando, di una fototessera recente (non antecedente i sei mesi) e di un documento di identità. La sostituzione del contrassegno non ha oneri per il richiedente.
Qualora la sostituzione coincida con la scadenza del vecchio contrassegno (ogni 5 anni) è necessario recarsi all’Ufficio Permessi con la seguente documentazione:
- Certificato del medico curante - COMPILATO ESCLUSIVAMENTE SUL RICETTARIO REGIONALE - che confermi il persistere delle condizioni sanitarie (senza specificarle) che hanno consentito il rilascio del contrassegno e il non ricovero in strutture di lungodegenza medica;
- Una fototessera recente (massimo 6 mesi);
Fonte: Informa disAbile - Torino
Quali disabilità danno diritto al pass disabili
Non tutte le disabilità danno diritto al contrassegno auto per disabili. Il contrassegno è previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato successivamente dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151), che stabilisce che può essere concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta. Successivamente è stato esteso questo diritto anche ai non vedenti (lo prevede il DPR 503/1996 art. 12 comma 3).
Può essere rilasciato temporaneamente anche a:
- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad alcun veicolo specifico, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida, ha valore su tutto il territorio nazionale e consente il transito nelle zone a traffico limitato (vedere più sotto); nelle aree pedonali; nelle aree verdi; nelle corsie e nelle vie preferenziali. Inoltre, consente la sosta gratuita negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite.
Per il rilascio del contrassegno è necessario fare richiesta all'ufficio competente del Comune di residenza.
Mini guida di disabili.com sul contrassegno disabil per l'uso corretto del pass che permette di circolare e parcheggiare – per consultarla clicca qui
A Carmagnola la richiesta va fatta alla Polizia Municipale – Piazza Manzoni, 8 – Tel. 011 9724301 – per scaricare il modulo clicca qui
La durata della validità del contrassegno dipende dalle condizioni della persona richiedente accertate dalla commissione medica. Pertanto, se la persona risulta affetta da una patologia stabilizzata o che non comporta possibilità di miglioramento, il contrassegno è rilasciato con validità di cinque anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie (senza specificarle) che hanno dato luogo al rilascio.
Il contrassegno può essere rilasciato anche su richiesta di persone che si trovino in temporanea difficoltà di deambulazione, in questo caso ha una durata inferiore ai cinque anni, determinata dal decorso della patologia che è stata accertata dalla commissione medica. Se alla scadenza l'interessato ha ancora gravi difficoltà di deambulazione deve presentare una domanda per il rinnovo, sottoponendosi a una nuova visita medico-legale, in quanto il certificato del medico curante non basta.
A T T E N Z I O N E
Il contrassegno deve essere utilizzato solo ed esclusivamente quando l'auto è al servizio del disabile intestatario (es. si sta andando a prendere la persona disabile o la medesima è sull'auto). Pertanto non è consentito l’uso del contrassegno per parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio del disabile. Se ne viene rilevato l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione pecuniaria e la perdita di eventuali punti, è previsto l'immediato ritiro del contrassegno.
PARCHEGGI A PAGAMENTO: PAGO O NON PAGO?
La Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellata da un’associazione di persone disabili (l’ANGLAT), ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, con chiarezza e una volta per tutte, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio di persone invalide detentrici di speciale contrassegno.
Innanzitutto viene sottolineato che il Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli Enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade e attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica. Questo significa che le indicazioni di quella nota sono cogenti anche per i comuni sulle strade di loro competenza e a quelle istruzioni si debbono attenere.
La nota richiama in premessa la normativa in materia di agevolazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità e le disposizioni in materia di rilascio del “contrassegno arancione invalidi”. Prosegue evidenziando come si evinca dalla normativa vigente “la chiara volontà del Legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, ivi compresa l’esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio”. E conclude: “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”.
ATTENZIONE, PERO', perché in molte città le Amministrazioni Comunali, con speciali accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti "gratta e parcheggia"). Una di queste Aziende - per l'esattezza l'APCOA Parking talia S.p.A., che gestisce parcheggi cittadini di alcune città italiane e straniere - ha presentato un articolato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l'annullamento.
Il TAR del Lazio (Sezione III ter) con la sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, riconosce la titolarità del Ministero ad emettere quella Nota ma riconosce anche che "l'attività di parcheggio in specifiche aree ad essa destinate" non rientri nel concetto di <<circolazione stradale>> poiché queste aree sono poste fuori dalla carreggiata. Pertanto sicuramente nelle aree di parcheggio attrezzato (custodito e a pagamento) non può essere invocata la Nota del Ministero. Inoltre il TAR richiama l'articolo 11, comma 5, del DPR 503/1996 in cui si precisa: <<(...) devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili>>. E' chiaro che 1/50 è quello minimo e non quello massimo, comunque il TAR precisa che il rispetto di tale indicazione è richiamato nella convenzione fra Amministrazione Comunale e Azienda concessionaria dell'area di parcheggio.
Nella sostanza, prevedere un'indeterminata gratuità dei parcheggi per i titolari di "contrassegno invalidi" è causa di un mancato introito non preventivabile né giustificato dagli atti di concessine. Il TAR del Lazio ha quindi annullato la Nota del Ministero dei Trasporti che perciò non può essere usata nemmeno per situazioni diverse dalle aree di parcheggio e cioè per i parcheggi posti lungo le carreggiate e delimitati da linee blu.
La sentenza, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di loro competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi - normalmente a pagamento - lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.
Dopo questa sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi a pagamento. Quindi, è buona norma informarsi presso la Polizia Municipale prima di parcheggiare in zone a pagamento pensando sia gratuito per non avere poi brutte sorprese! L'unica azione di stimolo che i Cittadini, o meglio ancora le Associazioni, possono mettere in campo è la richiesta formale all'Amministrazione Comunale di conoscere l'esatto numero di parcheggi riservati ai disabili (esclusi quelli concessi ad personam) nel territorio di competenza e il loro rapporto con il numero totale dei parcheggi - a pagamento e non - nella stesa zona. Se il rapporto dovesse essere inferiore a 1/50, possono essere avviate azioni di pressione o denuncia al momento della realizzazione o rifacimento di nuovi parcheggi.
Fonte: handylex.org – vedi anche "Dove posso parcheggiare con il contrassegno disabili" e "Parcheggio gratis sulle strisce blu anche alle persone disabili senza patente"
LA ZTL (zona a traffico limitato) A TORINO
Si ricorda che per poter transitare nelle zone a traffico limitato senza incorrere nelle previste sanzioni amministrative, occorre inviare l'apposito modulo compilato con i propri dati, il numero della concessione del contrassegno invalidi e le targhe dei propri autoveicoli (2 massimo), alla GTT (gruppo trasporti torinesi), che provvederà ad inserire i dati nel sistema di telecamere che automaticamente controllano le targhe autorizzate delle auto che transitano nelle suddette zone. L'autorizzazione è rilasciata per un massimo di 2 targhe. Per visualizzare tutte le informazioni: clicca qui
Se avete ricevuto una multa per transito in zona a traffico limitato non disperate: telefonate all'ufficio dei Vigili Urbani (il numero è segnato nel verbale che vi è arrivato), spiegate l'accaduto e vi sarà detto di inviare come previsto dalla delibera n. 2010 06124/119 del 19 Ottobre 2010, i giorni utili entro i quali dover inoltrare a G.T.T. la comunicazione del passaggio in Z.T.L. (sono tassativamente 10 – dieci – dal primo giorno di transito compreso, contemplando sabato e festivi).
IMPORTANTE: Per richiedere l’esenzione, la modulistica deve essere aggiornata, pertanto vi invitiamo a scaricare i moduli dal sito della G.T.T. o della Città di Torino sempre contestualmente alla richiesta. Per scaricare il modulo clicca qui - Per la procedura per i ricorsi clicca qui
Fonte: GTT
ZTL E PERSONE DISABILI: IL PERMESSO E' VALIDO IN TUTTA L'ITALIA
Fonte: Studio Cataldi
BASTA IL CONTRASSEGNO INVALIDI PER CIRCOLARE NELLE ZTL O SERVE LA COMUNICAZIONE ENTRO 48 ORE?
Gli automobilisti disabili che circolano nelle ZTL con contrassegno devono comunicare entro 48 ore (o comunque entro il termine stabilito con delibera dal comune) il loro transito, altrimenti fioccano le multe. Ma la Cassazione è chiara: la violazione non sussiste.
Girare in città – soprattutto nei grandi centri urbani – è sempre più difficile, e non solo per le barriere architettoniche: il traffico è sempre tanto, e il parcheggio scarseggia. La situazione è, lo sappiamo bene, ancora più complicata se a muoversi è una persona con disabilità, magari che fatica a deambulare. In questo caso viene in aiuto il contrassegno disabili, che consente di parcheggiare negli spazi riservati (quando non occupati impropriamente!). Ma la domanda è: col contrassegno invalidi posso circolare anche nelle ZTL? (...)
In definitiva: la comunicazione del passaggio entro le 48 ore (o comunque entro il termine stabilito con delibera dal comune) rimane un obbligo, e va fatta. Tuttavia, coloro i quali dovessero incappare in sanzioni per mancata comunicazione, possono appellarsi a questa pronuncia della Cassazione che ribadisce come il trasito – stanti le altre condizioni - sia consentito anche senza bisogno di comunicare l’avvenuto passaggio.
Per l'articolo completo clicca qui
Fonte: Disabili.com
Aggiornato ottobre 2019
Informahandicap – Email: infohandicap@comune.carmagnola.to.it