CONTRASSEGNO ARANCIONE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI PRIVATI

 

Per le "persone invalide" è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dal Regolamento del Codice della Strada all'articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Il contrassegno ha un formato di cm 10 x 12, con scritte nere su fondo arancione, con il simbolo dell'accessibilità (l'omino stilizzato in carrozzina), sul quale devono essere riportati:

    a) il numero della concessione (numero progressivo attribuito dal Comune) nella parte visibile

    b) il nome, il cognome e l’indirizzo della persona disabile

    c) il Comune di residenza della persona disabile.

Il contrassegno è rilasciato a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti o temporanee ed anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3), è strettamente personale e non è vincolato ad alcun veicolo specifico, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida, ha valore su tutto il territorio nazionale e consente il transito nelle zone a traffico limitato (vedere più in basso); nelle aree pedonali; nelle aree verdi; nelle corsie e nelle vie preferenziali. Inoltre, consente la sosta gratuita negli spazi riservati alle persone disabili, delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite.

 A T T E N Z I O N E

Il contrassegno deve essere utilizzato solo ed esclusivamente quando l'auto è al servizio del disabile intestatario (es. si sta andando a prendere la persona disabile o la medesima è sull'auto). Pertanto non è consentito l’uso del contrassegno per parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio del disabile. Se ne viene rilevato l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione pecuniaria e la perdita di eventuali punti, è previsto l'immediato ritiro del contrassegno.

 

 

 PARCHEGGI A PAGAMENTO: PAGO O NON PAGO?

La Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellata da un’associazione di persone disabili (l’ANGLAT), ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, con chiarezza e una volta per tutte, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio di persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

Innanzitutto viene sottolineato che il Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli Enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade e attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica. Questo significa che le indicazioni di quella nota sono cogenti anche per i comuni sulle strade di loro competenza e a quelle istruzioni si debbono attenere.

La nota richiama in premessa la normativa in materia di agevolazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità e le disposizioni in materia di rilascio del “contrassegno arancione invalidi”. Prosegue evidenziando come si evinca dalla normativa vigente “la chiara volontà del Legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, ivi compresa l’esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio”. E conclude: “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”.

  ATTENZIONE, PERO',  perché in molte città le Amministrazioni Comunali, con speciali accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri  e dei cosiddetti "gratta e parcheggia"). Una di queste Aziende - per l'esattezza l'APCOA Parking talia S.p.A., che gestisce parcheggi cittadini di alcune città italiane e straniere - ha presentato un articolato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l'annullamento.

Il TAR del Lazio (Sezione III ter) con la sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, riconosce la titolarità  del Ministero ad emettere quella Nota ma riconosce anche che "l'attività di parcheggio in specifiche aree ad essa destinate" non rientri nel concetto di <<circolazione stradale>> poiché queste aree sono poste fuori dalla carreggiata. Pertanto sicuramente nelle aree di parcheggio attrezzato (custodito e a pagamento) non può essere invocata la Nota del Ministero. Inoltre il TAR richiama l'articolo 11, comma 5, del DPR 503/1996 in cui si precisa: <<(...) devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili>>. E' chiaro che 1/50 è quello minimo e non quello massimo, comunque il TAR precisa che il rispetto  di tale indicazione è richiamato  nella convenzione  fra Amministrazione Comunale e Azienda concessionaria dell'area di parcheggio.

Nella sostanza, prevedere un'indeterminata gratuità dei parcheggi per i titolari di "contrassegno invalidi" è causa di un mancato introito non preventivabile né giustificato dagli atti di concessine. Il TAR del Lazio ha quindi annullato la Nota del Ministero dei Trasporti che perciò non può essere usata nemmeno per situazioni diverse dalle aree di parcheggio e cioè per i parcheggi posti lungo le carreggiate e delimitati da linee blu.

La sentenza, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di loro competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi - normalmente a pagamento - lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.

Dopo questa sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi a pagamento. Quindi, informarsi presso la Polizia Municipale prima di parcheggiare in zone a pagamento pensando sia gratuito per non avere poi brutte sorprese!  L'unica azione di stimolo che i Cittadini, o meglio ancora le Associazioni, possono mettere in campo è la richiesta formale all'Amministrazione Comunale di conoscere l'esatto numero di parcheggi riservati ai disabili (esclusi quelli concessi ad personam) nel territorio di competenza e il loro rapporto con il numero totale dei parcheggi - a pagamento e non - nella stesa zona. Se il rapporto dovesse essere inferiore a 1/50, possono essere avviate azioni di pressione o denuncia al momento della realizzazione o rifacimento di nuovi parcheggi.

Fonte: http://www.handylex.org/schede/zoneblu.shtml

 

 LA ZTL (zona a traffico limitato) A TORINO

Si ricorda che per poter transitare nelle zone a traffico limitato senza incorrere nelle previste sanzioni amministrative, occorre inviare l'apposito modulo compilato con i propri dati, il numero della concessione del contrassegno invalidi e le targhe dei propri autoveicoli (2 massimo), alla GTT (gruppo trasporti torinesi), che provvederà ad inserire i dati nel sistema di telecamere che automaticamente controllano le targhe autorizzate delle auto che transitano nelle suddette zone. L'autorizzazione è rilasciata per un massimo di 2 targhe.

Modulo di richiesta per i disabili residenti in Torino: clicca qui

Modulo H di richiesta per i disabili residenti fuori Torino: clicca qui

Modulo 3 di richiesta per cambio della targa dei residenti in Torino: clicca qui

Modulo 4 di richiesta per cambio della targa dei residenti fuori Torino: clicca qui

Per visualizzare tutte le informazioni: http://www.comune.torino.it/ztlpermessi/permessi.htm

Se avete ricevuto una multa per transito in zona a traffico limitato non disperate: telefonate all'ufficio dei Vigili Urbani (il numero è segnato nel verbale che vi è arrivato), spiegate l'accaduto e vi sarà detto di inviare loro un fax con i dati e la richiesta di annullamento della sanzione (vedi esempio in formato Word o formato Pdf) e l'apposito modulo di richiesta esenzione a posteriori. Per il modulo clicca qui.

  Fonte: Regione Piemonte

 

 ZTL E PERSONE DISABILI: IL PERMESSO E' VALIDO IN TUTTA L'ITALIA

    5 febbraio 2008:

La suprema Corte di Cassazione con sentenza 719/2008 della Seconda Sezione Civile ha accolto il ricorso di Giuseppe G.C., un persona disabile al quale il Comune di Milano aveva rilasciato nel 2002 il permesso (contrassegno arancione) di circolare in tutte le zone a traffico limitato, multato dai vigili di Roma per essere entrato nella Ztl della capitale con il solo permesso rilasciato dall'amministrazione di Milano. Giuseppe ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che le persone disabili devono poter circolare nelle Ztl di tutta Italia e senza che il permesso al libero transito sia collegato all'utilizzo di un veicolo con specifica targa. A Torino ad esempio, per poter transitare nelle Ztl, occorre depositare la targa in modo che sia inserita nel circuito delle videocamere che controllano il flusso di traffico.

I supremi giudici hanno accolto il reclamo di Giuseppe e hanno annullato il verbale dei vigili romani.

La sentenza ha stabilito così che alle persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è consentita la circolazione a bordo di veicoli nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali dei Comuni di tutta Italia, anche se il permesso di circolazione nelle Ztl è stato rilasciato solo dal Comune di residenza.

  Fonte: CPD

 

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola.

 

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