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ZTL E PERSONE DISABILI - GRATUITA' DEI PARCHEGGI NELLE ZONE BLU - COMUNIONE DEI BENI E INTESTAZIONE DEL VEICOLO - RIACQUISTO DEL VEICOLO NEL QUADRIENNO - CON PIU' DISABILI FISCALMENTE A CARICO E' POSSIBILE L'ACQUISTO DI PIU' AUTO NEL QUADRIENNIO - LA PATENTE SPECIALE PERMETTE DI GUIDARE TRATTORI AGRICOLI CON RIMORCHIO - L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO RICONOSCIUTA MA NON EROGATA, DA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO - COME RICHIEDERE O RINNOVARE LA PATENTE SPECIALE
DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni (ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
A T T E N Z I O N E
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
A T T E N Z I O N E
Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
LE AGEVOLAZIONI IVA
E’ applicabile l’IVA al 4%, anziché al 22%, all’acquisto di autovetture fino a:
2.000 centimetri cubici di cilindrata se con motore a benzina
2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.
N. B.: l'acquisto di un'auto usata da un privato non è soggetto a IVA, per cui l'agevolazione NON spetta. Fonte: Fisco Oggi
E’ applicabile l’IVA al 4% anche ai lavori di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’IVA agevolata per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni a partire dalla data di acquisto, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).
N. B.: per gli autocaravan (camper) non è prevista l’IVA agevolata al 4% ma solo la detrazione IRPEF.
A T T E N Z I O N E
Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
A T T E N Z I O N E
con la Risoluzione n. 117/E dell'8 agosto 2005, in risposta a un'istanza di interpello formulata dalle associazioni dei disabili, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'agevolazione Iva al 4%, prevista per l'acquisto dell'autovettura "base", anche agli optional, purché acquistati unitamente al veicolo, in quanto considerati parte integrante della stessa. Pertanto non viene posto alcun limite all'agevolazione fiscale in relazione alle caratteristiche tecniche del modello di autovettura, fatta eccezione per la cilindrata.
N. B.: la risoluzione n. 306/E del 17/09/2002, chiarisce definitivamente che l'aliquota IVA al 4% non è applicabile alle riparazioni anche se straordinarie, ma solo sugli interventi di adattamento del veicolo e cioè manodopera, pezzi e parti staccate necessarie per l'operazione di adattamento e conseguenti riparazioni/manutenzioni degli stessi.
PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Anche chi ha acquistato un veicolo per un disabile dichiarando che il disabile risultava fiscalmente a carico, ma che in seguito si scopre che non lo era. Ebbene, in tale circostanza non avendo diritto all’IVA agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella già pagato all’atto dell’acquisto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 230 del 12 luglio 2019.
A T T E N Z I O N E
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%,
senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta. (risoluzione n. 136 del 28 maggio 2009).
GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
- Emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
- comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
A T T E N Z I O N E
Iva 4% auto disabili e documentazione in ritardo: il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un cittadino con disabilità (riposta all’interpello n.69 del 1.02.2021). Nello specifico, l’uomo aveva acquistato una macchina senza chiedere l’iva ridotta e le altre agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità, in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente Commissione medica. Dopo aver ottenuto la documentazione, l’uomo ha richiesto al rivenditore l'emissione di una nota di credito per Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l'imposta di bollo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, per ottenere l’iva ridotta, le certificazioni devono essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo. Lo specifica la circolare 31 luglio1998, n. 197/E. Tuttavia, se al momento dell’acquisto della macchina l’acquirente è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell'aliquota iva ridotta, può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all'acquisto, esibendo la documentazione necessaria. In questo caso il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
Nel caso specifico, il venditore non può emettere la nota di credito poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento della cessione veicolo. Nel caso in esame la società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter del Dpr n. 633 del 1972, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alle agevolazioni in materia di imposta bollo auto ed imposta di trascrizione, l’Agenzia ha precisato che tali questioni esulano da propria competenza.
Fonte: Disabili.com
ACQUISTO DI VEICOLI IN LEASING
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:
• il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista.
• esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
• il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario NON può avvalersi nuovamente dell’agevolazione.
• il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.
N.B.: Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).
ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
ESENZIONE DALLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI
Dal 1° maggio 2012, le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, sono tenute al pagamento di una tassa annuale.
L’importo da pagare varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
Sono state individuate, comunque, alcune situazioni particolari in cui il possessore dell’imbarcazione è escluso dal versamento della tassa.
Tra le unità da diporto per le quali è stata riconosciuta l’esenzione vi sono quelle utilizzate dai soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse. Clicca qui
L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L’esenzione dal pagamento del bollo riguarda i veicoli fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici con motore diesel, senza limite di spesa e spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate.
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se i disabile possiede più di un veicolo, l’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile e la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio al momento della presentazione della documentazione.
NB: Il trasferimento dell’esenzione da un veicolo ad un altro può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di: radiazione; vendita; furto.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Il disabile che che può fruire dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione richiesta.
La documentazione va presentata entro novanta giorni successivi al termine di pagamento della tassa automobilistica che si intende esentare (esempio - tassa automobilistica che scade nel mese di dicembre, con possibilità di pagamento entro il 31 gennaio: in tal caso la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese di aprile).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare una risposta agl'interessati sia dell'esito positivo che di quello negativo in merito alla richiesta di esenzione. Nel caso di non accoglimento della domanda, è solo in questo caso l'interessato è tenuto al pagamento del bollo auto, ma non deve corrispondere interessi e sanzioni.
L’esenzione dal pagamento del bollo, una volta riconosciuta, vale per gli anni successivi, senza rifare la richiesta.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio, ad esempio: vendita del veicolo oggetto di esenzione; cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico; guarigione del disabile anteriormente all’eventuale scadenza del verbale, l’interessato è tenuto a comunicarlo entro trenta giorni dal loro verificarsi. In caso di decesso del disabile o della persona che ha fiscalmente a carico il disabile, la comunicazione andrà effettuata entro novanta giorni dal decesso.
Il veicolo cessato dal regime di esenzione è soggetto alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
N. B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.
Vedi anche: Handylex.org , Superabile.it e Disabili.com
Nella REGIONE PIEMONTE hanno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica:
1. I titolari di patente speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e risultanti dalla carta di circolazione e sulla patente spaciale.
2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli con obbligo di adattamenti per il trasporto).
3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
4. Le persone con deficit psichico o mentale a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute (veicoli senza senza alcun obbligo di adattamenti). Si precisa che per i non vedenti, ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
6. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati obbligatoriamente per la guida o per il trasporto).
7. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico o mentale a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
COME OTTENERE L'ESENZIONE
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono presentare, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, la DOMANDA DI ESENZIONE ON-LINE tramite il servizio attivo all’indirizzo www.sistemapiemonte.it/cms/bolloweb, che permette di trasmettere al Settore Politiche Fiscali e contenzioso amministrativo della Regione una richiesta di esenzione per disabilità allegando la versione elettronica dei documenti ritenuti necessari per sostenere la richiesta di esenzione e di essere aggiornati, tramite e-mail e/o sms, sullo stato di avanzamento della richiesta.
Se non si dispone di una connessione internet è possibile rivolgersi a un intermediario autorizzato (delegazione ACI, agenzia di pratiche auto del consorzio Sermetra o agenzia Avantgarde) che presterà il proprio aiuto ai fini del completamento della pratica.
Per ogni pratica il costo non può essere superiore a € 6,50 + IVA, da pagare direttamente all’intermediario (SERVIZIO DISPONIBILE DAL 16 OTTOBRE 2017). Non possono essere accettate richieste presentate o inviate in modi diversi da quelli indicati.
E’ possibile chiedere informazioni e assistenza anche agli URP della Regione (escluso Torino).
Effettuata l'istruttoria dell'istanza, Il Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente. Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste per il caso di ritardato pagamento.
DURATA DELL'ESENZIONE
Dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto all’esenzione (ad esempio: • vendita del veicolo oggetto di esenzione; • cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico; • guarigione del disabile anteriormente all’eventuale scadenza del verbale) l’interessato è tenuto a comunicarlo al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte entro trenta giorni dal loro verificarsi.
In caso di decesso del disabile o della persona che ha fiscalmente a carico il disabile, la comunicazione andrà effettuata entro novanta giorni dal decesso.
Il veicolo non più esentato è soggetto alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
L’agevolazione non ha efficacia retroattiva, pertanto: • il riconoscimento dell’esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi; • eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno essere contestati con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Per ulteriori informazioni clicca qui - Numero verde 800 333 444
N.B.: nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato percepisce l'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92. Per approfondimenti clicca qui
Fonte: Regione Piemonte - Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali (pdf) nel caso non si apra clicca qui
LA DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro..
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovettura, motocarrozzette, autoveicolo o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile e autocaravan/camper senza limiti di cilindrata, usati o nuovi.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Si può fruire dell’intera detrazione nel primo anno o ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione
Il beneficio NON spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato nel quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.
Per i disabili cui NON vi è l'obbligo dell’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro ai fini Irpef vale solo per le spese di acquisto del veicolo; nel caso siano però necessarie modifiche e/o adattamenti per guidare o per essere trasportati, queste ulteriori spese per gli interventi necessari a consentirne l’utilizzo del mezzo da parte del disabile (es.: la pedana sollevatrice, il braccio sollevatore, ecc. - per l'elenco clicca qui) per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile (vedi il punto 4. del quadro riassuntivo) oppure del contributo del 20% da richiedere all'Asl di appartenenza. Ovvero è possibile fruire sia della detrazione del 19% che del contributo Asl del 20%, in pratica, una volta richiesto il contributo all'Asl, sulla parte restante di spesa non coperto dal contributo e possibile fruire della detrazione Irpef. Per saperne di più clicca qui.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le spese di riparazione/manutenzione straordinaria sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo (si ricorda che per queste prestazioni l'IVA è al 22%), escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di riparazione/manutenzione straordinaria relative allo stesso (risoluzione n. 306/E del 17/09/2002). Per esempio: se un contribuente ha speso per l'acquisto dell'auto 15.000,00 euro, potrà ancora detrarre, nell'arco dei 4 anni, il 19% di 3.075,99 euro per le spese di riparazione/manutenzione straordinaria.
A T T E N Z I O N E
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. Esse non possono essere rateizzate ma devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese.
Se il disabile ha un reddito complessivo annuo superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico, e questi può usufruire della detrazione Irpef anche se non è in possesso di qualsiasi patente di guida.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
N. B.: L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Veicolo acquistato e utilizzato all’estero
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana.
PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE
- In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
- Anche chi ha acquistato un veicolo per un disabile dichiarando che il disabile risultava fiscalmente a carico, ma che in seguito si scopre che non lo era. Ebbene, in tale circostanza NON avendo diritto all’IVA agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella già pagato all’atto dell’acquisto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 230 del 12 luglio 2019.
- Questa disposizione NON si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.
- L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta. (risoluzione n. 136 del 28 maggio 2009).
Fonte: Agenzia delle Entrate - Guida alle agevolazioni per disabili (pdf) - nel caso non si apra clicca qui per aprire la pagina delle guide.
Vedi anche: Handylex.org , Superabile.it e Disabili.com
Aggiornato febbraio 2021
Informahandicap – Email: infohandicap@comune.carmagnola.to.it