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ZTL E PERSONE DISABILI - GRATUITA' DEI PARCHEGGI NELLE ZONE BLU - COMUNIONE DEI BENI E INTESTAZIONE DEL VEICOLO - RIACQUISTO DEL VEICOLO NEL QUADRIENNO - CON PIU' DISABILI FISCALMENTE A CARICO E' POSSIBILE L'ACQUISTO DI PIU' AUTO NEL QUADRIENNIO - LA PATENTE SPECIALE PERMETTE DI GUIDARE TRATTORI AGRICOLI CON RIMORCHIO - L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO RICONOSCIUTA MA NON EROGATA, DA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO
DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
A T T E N Z I O N E
Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
LE AGEVOLAZIONI IVA
E’ applicabile l’IVA al 4%, anziché al 21%, all’acquisto di autovetture fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.
E’ applicabile l’IVA al 4% anche ai lavori di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni a partire dalla data di acquisto, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
N. B.: per gli autocaravan (camper) non è prevista l’IVA agevolata al 4% ma solo la detrazione IRPEF.
A T T E N Z I O N E
con la Risoluzione n. 117/E dell'8 agosto 2005, in risposta a un'istanza di interpello formulata dalle associazioni dei disabili, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'agevolazione Iva al 4%, prevista per l'acquisto dell'autovettura "base", anche agli accessori, purché acquistati unitamente al veicolo, in quanto considerati parte integrante della stessa. Pertanto non viene posto alcun limite all'agevolazione fiscale in relazione alle caratteristiche tecniche del modello di autovettura, fatta eccezione per la cilindrata.
Fonte: fiscooggi.it
N. B.: la risoluzione n. 306/E del 17/09/2002, chiarisce definitivamente che l'aliquota IVA al 4% non è applicabile alle riparazioni anche se straordinarie, ma solo sugli interventi di adattamento del veicolo e cioè manodopera, pezzi e parti staccate necessarie per l'operazione di adattamento e conseguenti riparazioni/manutenzioni degli stessi.
A T T E N Z I O N E
In caso di trasferimento del veicolo prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), ad eccezione del caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. La cessione prima dei due anni dall’acquisto del veicolo con Iva al 4% non comporta l’integrazione dell’imposta anche nel caso in cui il mezzo è ceduto dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile (risoluzione n. 136 del 28 maggio 2009).
GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
Comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.
ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA, sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione al familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
N. B.: le auto per il trasporto di non vedenti e sordomuti l’imposta di trascrizione la devono pagare.
ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L’esenzione dal pagamento del bollo riguarda i veicoli fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici con motore diesel, senza limite di spesa e spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate.
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se i disabile possiede più di un veicolo, l’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile e la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Il disabile che che può fruire dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione richiesta.
Per il Piemonte l'ufficio competente è: Regione Piemonte - Direzione bilanci e finanza. Settore tributi, Piazza Castello, 71 - 10123 Torino TO – orario per il pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. Per ulteriori informazioni clicca qui - Per scaricare il modulo (Pdf) clicca qui
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare una risposta agl'interessati sia dell'esito positivo che di quello negativo in merito alla richiesta di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo, una volta riconosciuta, vale per gli anni successivi, senza rifare la richiesta.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere il beneficio (decesso, vendita auto ecc.) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso Ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione
N. B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.
Nella Regione Piemonte hanno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica:
1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.
2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli con obbligo di adattamenti per il trasporto).
3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
4. Le persone con deficit psichico o mentale a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute (veicoli senza senza alcun obbligo di adattamenti). Si precisa che per i non vedenti, ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
6. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati obbligatoriamente per la guida o per il trasporto).
7. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico o mentale a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun obbligo di adattamenti).
Regione Piemonte - Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali
N. B.: nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92. Per approfondimenti clicca qui
LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE
Le spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovettura, motocarrozzette, autoveicolo o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile e autocaravan/camper senza limiti di cilindrata, usati o nuovi.
La detrazione compete una sola volta e per un solo veicolo, senza limiti di cilindrata, nel corso di un quadriennio a partire dalla data di acquisto e nel limite di spesa fino a € 18.075,99.
Si può fruire dell’intera detrazione nel primo anno o ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato nel quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.
Per i disabili cui NON vi è l'obbligo dell’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro ai fini Irpef vale solo per le spese di acquisto del veicolo; nel caso siano però necessarie modifiche e/o adattamenti per guidare o per essere trasportati, queste ulteriori spese per gli interventi necessari a consentirne l’utilizzo del mezzo da parte del disabile (es.: la pedana sollevatrice, il braccio sollevatore, ecc. - per l'elenco clicca qui) possono a loro volta fruire della detrazione ai fini Irpef del 19% oppure del contributo del 21% da richiedere all'Asl di appartenenza. Ovvero è possibile fruire sia della detrazione del 19% che del contributo Asl del 21%, in pratica, una volta richiesto il contributo all'Asl, sulla parte restante di spesa non coperto dal contributo e possibile fruire della detrazione Irpef. Per saperne di più clicca qui.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per la riparazione/manutenzione straordinaria (si ricorda che per queste prestazioni l'IVA è al 21%), escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di riparazione/manutenzione straordinaria relative allo stesso (risoluzione n. 306/E del 17/09/2002). Per esempio: se un contribuente ha speso per l'acquisto dell'auto 15.000,00 euro, potrà ancora detrarre, nell'arco dei 4 anni, il 19% di 3.075,99 euro per le spese di riparazione/manutenzione straordinaria.
Se il disabile ha redditi propri superiori a € 2.840,51, ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili), il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico, e questi può usufruire della detrazione Irpef anche se non è in possesso di qualsiasi patente di guida.
A T T E N Z I O N E
In caso di trasferimento del veicolo prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), ad eccezione del caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. La cessione prima dei due anni dall’acquisto del veicolo con Iva al 4% non comporta l’integrazione dell’imposta anche nel caso in cui il mezzo è ceduto dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile (risoluzione n. 136 del 28 maggio 2009).
Fonte: Agenzia delle Entrate - Guida alle agevolazioni per disabili
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola. - Aggiornato al 05/01/2011