CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
ARGOMENTI CORRELATI:
Il contributo a fondo perduto viene concesso a cittadini residenti in Piemonte per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private già esistenti o nelle strutture adibite a residenza di persone disabili.
La domanda deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori su apposito modulo al Comune dove è ubicato l’immobile, firmata dal disabile o dalla persona esercente la potestà o tutela sul disabile.
L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al Sindaco la conclusione dei lavori mediante l’invio delle fatture quietanzate.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO E RELATIVI OBBLIGHI
persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
soggetti che hanno a carico persone con disabilità permanente in quanto genitori o tutori;
persone che sostengono le spese dei lavori in qualità di proprietario dell’immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile;
condomini ove risiedano i disabili, solo per le spese di adeguamento relative a parti comuni;
centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone disabili.
> Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire;
> Non si ha diritto ai contributi se l’immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria;
> Il diritto si perde pure se dopo aver presentato la domanda o aver effettuato i lavori si cambia dimora.
OPERE O EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO
Il contributo è concesso per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare per opere da realizzarsi su:
• parti comuni di un edificio;
• immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Il contributo può essere erogato:
• ad una singola opera (esempio: rampa di scale);
• nel caso vi sia la necessità di un intervento all’esterno dell’abitazione (ascensore, servoscala, rampe, ecc.) ed uno al suo interno (allargamento o sostituzione di porte, adeguamento del bagno o della cucina, ecc.). Quindi è possibile presentare contemporaneamente due richieste distinte di contributo.
• Il contributo è cumulabile con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile. Tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la stessa opera, l’importo complessivo dei contributi erogati non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta. Pertanto il contributo sarà pari all’effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
• L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da fatturazione. Il contributo massimo erogabile è comunque pari a 8.146,59 € sia per interventi di accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare sia per interventi di fruibilità e visitabilità dell’alloggio.
A T T E N Z I O N E
Il contributo viene determinato sulla base delle spese (al netto dell’IVA agevolata al 4%) effettivamente sostenute e comprovate. Vale a dire che, se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo cioè sulle fatture quietanzate. Viceversa, se le spese sono superiori al preventivo, il contributo sarà calcolato sull’importo del preventivo presentato. Perciò è importante che il preventivo e le fatture coincidano perché in caso contrario il tempo per avere il contributo si allunga, in quanto deve essere emanato un nuovo decreto per il nuovo importo.
COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia del certificato medico attestante la disabilità;
2. preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere da realizzare;
3. fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno;
4. certificato o fotocopia attestante un’invalidità permanente;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
6. verbale dell’assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l’edificio non abbia l’Amministratore, il verbale dell’assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), relativa all’acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario);
8.) dichiarazione sostitutiva unica attestante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare (per avvalersi della priorità in graduatoria);
9.) certificato o fotocopia attestante l’invalidità al 100% (per avvalersi della priorità in graduatoria).
A T T E N Z I O N E
Per quanto riguarda la documentazione dei punti 8.) e 9.), la medesima dovrà essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui il disabile intenda avvalersi della priorità prevista nell'assegnazione del contributo regionale per gli invalidi totali e per i nuclei familiari a basso reddito.
QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Entro il 1° marzo di ogni anno.
Ovvero, le domande vengono raccolte dal Comune durante tutto l’anno da una scadenza all’altra, se presentate dopo il 1° marzo non rientrano però nella graduatoria predisposta dalla Regione per l’anno in corso, ma in quella dell’anno successivo.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio del Comune dove ha sede l'immobile.
Per il Comune di Carmagnola l’ufficio competente è:
Ufficio Urbanistica, edilizia privata, settore eliminazione barriere architettoniche, presso l’Ufficio Tecnico – Piazza Manzoni, 10/12 – Tel: 011 9724254 – Lunedì/Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 Giovedì dalle 09:00 alle12:0 e dalle 14:30 alle16:30. Responsabile geometra Walter Tesio.
A T T E N Z I O N E
Se la domanda non viene presentata prima dell’inizio dei lavori e/o non viene comunicato la conclusione dei lavori con le relative fatture quietanzate,
SI PERDE IL DIRITTO AD AVERE IL CONTRIBUTO.
DOVE PRENDERE LA MODULISTICA
Presso:
• il proprio Comune;
• www.regione.piemonte.it/edilizia/dwd/mod_disab.pdf
• www.regione.piemonte.it/edilizia/dwd/mod_patria.pdf
• Settore URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
www.regione.piemonte.it/urp/sedi
PER SAPERNE DI PIU'
Settore URP della Regione Piemonte in tutti i capoluoghi di Provincia
Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Settore Attuazione degli interventi di edilizia sociale Via Lagrange n. 24 - 10123 Torino tel. 011.432-1454, e-mail: contributi.legge13@regione.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/edilizia/contributi/info_gen.htm - Numero Verde 800 333 444
Fonte: http://www.regione.piemonte.it/edilizia/ - Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali
DETRAZIONE IRPEF PER SPESE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.
Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .
Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4% anziché del 21% (ovvero il contratto di manutenzione).
Fonte: Agenzia delle Entrate - Guida alle agevolazioni per disabili
Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola. - Aggiornato al 05/01/2012