EREDITA' E DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

 

Per il pagamento dell’imposta di successione e donazione, quando l’erede o il donatario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Guida alle agevolazioni per disabili

 

A proposito di quanto esposto sopra, proponiamo un interessante quesito a cui fa seguito una chiara risposta in merito da parte dell'avvocato Vito Mariani - Trust & Trutee - "VITA non profit magazine", tratto dalla "Rassegna Stampa n° 71/2007" di INFORMADISABILE - Passeapartout Città aperta di Torino:

 

 DISABILI. Il trust non è utilizzato solo da Pavarotti... FISCO PIU' LEGGEREO PER IL "DOPO DI NOI"

Stiamo pensando, anche su consiglio dei familiari, di stipulare un trust per nostro figlio quarantenne disabile grave, visto che noi genitori siamo ormai anziani. Non disponendo  però di un patrimonio ingente, siamo indecisi sulle modalità di questa operazione, soprattutto per quanto riguarda i costi fiscali. Ci rivolgiamo a voi per sapere: quali sono questi costi?  Sono previste agevolazioni per chi non è milionario, come noi? E chi ci garantisce che un domani lo Stato non si rivalga su nostro figlio?         (e-mail firmata)

    Il trust è in effetti uno strumento per garantire il "dopo di noi". Si tratta di un rapporto giuridico in base al quale il disponente (in genere i genitori della persona disabile) pone sotto il controllo del trustee (persona fisica o giuridica di fiducia del disponente), beni e diritti nell'interesse di beneficiari (la persona disabile). I beni in trust, destinate alle finalità preordinate del disponente, godono della "segregazione patrimoniale", ovvero non possono essere aggrediti da alcun soggetto.

    Ora, per quanto riguarda gli spetti fiscali del trust, sono recentemente intervenuti due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate: la circolare 48 E del 6 agosto, che ha disciplinato la materia fiscale, e la risoluzione 278 E del 4 ottobre, che ha rappresentato la prima pronuncia a seguito delle Finanziaria 2007.

    Ecco in sintesi cosa hanno previsto: per quanto riguarda le imposte indirette, l'atto istitutivo di trust è soggetto all'imposta fissa di registro di euro 168;  l'atto dispositivo invece è soggetto all'imposta sulle successioni e alle donazioni. Ai fini delle determinazione delle aliquote e delle franchige, è necessario analizzare il rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario.

    Il trasferimento che ha per oggetto aziende, azioni, quote sociali, e che sia rivolto a favore di discendenti, non è mai soggetto a imposte indirette, qualunque sia il valore. Se beneficiario è persona disabile, riconosciuta grave ai sensi della legge 140/1992, la franchigia è elevata a 1,5 milioni di euro, indipendentemente dal grado di parentela. Se il trasferimento ha come oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte catastali (pari all'1%) e ipotecarie (2%). Se si tratta di "prima casa", tali imposte sono pari a 168 euro ciascuna.

    Nessuna imposta è dovuta, invece, sul trasferimento dal trustee ai beneficiari: l'imposta infatti è stata assolta al momento della costituzione del vincolo, e la circolare in esame, sancendo il divieto di doppia imposizione, asume le funzioni di propellente per la proliferazione dell'istituto.

    Un esempio? Prendiamo un trust istituito a favore di un figlio disabile per un valore di 1 milione di euro: non vi sono imposte indirette da pagare, poichè la franchigia è 1,5 milioni per ogni beneficiario diversamente abile, indipendentemente dal grado di parentela fra disponente e beneficiari. Seil valore però dovesse essere pari a 1,8 milioni, si dovrebbe pagare l'imposta del 4% (operante in caso di discendenti in linea retta) sull'eccedenza rispetto alla franchigia, ovvero il 4% su 300mila euro.

    Quanto alle imposte indirette, la fattispece esaminata dalla risoluzione n. 278 E è quella di una trust costituito per assicurare a un disabile <<l'assistenza necessaria vita natural durante>> in modo che <<in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in istituti di cura>>.

    In questo caso ha chiarito l'Agenzia, il beneficiario disabile non esprime una capacità contributiva. Infatti il suo interesse si focalizza sul diritto all'assistenza e alla cura, e non si incentra sul diritto a pretendere i beni segregati. Di conseguenza i redditi prodotti vanno tassati in capo al trust quale soggetto Ires, e non in capo al beneficiario. E' chiaro che a questo punto il redattore dell'atto istitutivo strutturerà la posizione dei beneficiari in modo da ottimizzare l'aspetto normativo, pragmatico e fiscale, configurando la tipologia di trust più confacente all'interesse del beneficiario

    avv. Vito Mariani - Trust & Trustee

 

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola. - Aggiornato al 02/02/2010

 

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