AGEVOLAZIONI NELL'AMBITO FISCALE
PEDANA ELEVATRICE E MANUTENZIONE
IVA ORDINARIA PER IL CONDIZIONATORE D'ARIA
SULLA BOLLETTA TELEFONICA L'IVA È PIENA ANCHE PER I DISABILI
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PEDANA ELEVATRICE E MANUTENZIONE
Ho installato una pedana elevatrice a casa per poter superare una rampa di scale. Per essere certo di non aver brutte sorprese, ho sottoscritto un contratto di manutenzione con la ditta installatrice. La spesa relativa al contratto, che si aggira sui 500 euro l'anno, posso in qualche modo recuperarla?
Riteniamo che il costo del contratto di manutenzione possa essere detratto, al 19% della spesa sostenuta, al momento della presentazione della denuncia annuale dei redditi. Su tale opportunità è piuttosto chiara la Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 2000, n. 95/E, che al punto 1.1.2 prevede testualmente: "Si ritiene che le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento possano rientrare tra le spese sanitarie di cui al Rigo E2 del modello 730 in quanto riconducibili, ai sensi dell'Art. 13_bis, comma 1, lettera c, del TUIR tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dall'Art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Fonte: handilex.org
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IVA ORDINARIA E IL CONDIZIONATORE D'ARIA
In relazione all'istanza, motivata dal fatto che molti medici specialisti Asl ravvisano un collegamento funzionale tra la sclerosi multipla e il condizionatore d'aria che, migliorando il clima, eviterebbe un aggravamento della malattia, per cui dovrebbe rientrare nell'ambito dei sussidi tecnici, nell'ipotesi di "controllo dell'ambiente", anche il condizionatore o climatizzatore acquistato da persone affette da sclerosi multipla. Quindi tali apparecciature possono fruire dell'Iva agevolata al 4%.
L'Agenzia delle Entrate, alla luce della normativa vigente, ha emanato la risoluzione n. 57 del 3 maggio 2005 in cui evidenzia che la funzione di controllo dell'ambiente per usufruire dell'Iva agevolata, va intesa in riferimento all'installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap od il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto, puntualizza la risoluzione, "l'installazione di strumenti volti al controllo della temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità richieste dall'art. 3 legge n. 104/92". Tale affermazione viene corroborata dal fatto che anche il Ministero della Salute, appositamente interpellato, ha precisato che l'acquisto di un condizionatore d'aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi multipla, "non rientra negli ausili che aiutano il recupero e l'autonomia funzionale di un soggetto disabile". Ciò permette all'Agenzia delle Entrate di concludere che "non appare fondato sostenere che l'acquisto di un condizionatore d'aria o climatizzatore possa essere rivolto ad una delle descritte finalità di recupero funzionale, necessarie per la legittima fruizione dell'agevolazione, pertanto al relativo acquisto, effettuato da persone con disabilità, non può essere applicata l'aliquota Iva del 4%.
Fonte: www.Handylex.org
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SULLA BOLLETTA TELEFONICA L'IVA È PIENA ANCHE PER I DISABILI
I portatori di handicap hanno diritto a pagare l'aliquota IVA ridotta sui costi dei servizi di telefonia e di connessione internet e cioè su bollette e abbonamenti telefonici relativi alla fruizione di servizi telefonici, all'utilizzo di internet, così come al noleggio di modem?
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n 43/E del 27 maggio , ha stabilito che lo sconto d'imposta è riservato solo agli acquisti di strumenti tecnici o informatici che aiutano il potatore di handicap a superare gli ostacoli alla propria autonomia. Un'interpretazione diversa di quanto previsto della norma, chiarisce il Fisco, entrerebbe peraltro in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce sul sistema comune di tassazione ai fini IVA.
I tecnici dell'Agenzia delle Entrate, peraltro, sottolineano come il testo del decreto nel ministero delle Finanze (14 marzo 1998) parli chiaro: l'ambito d'applicazione dell'aliquota ridotta è ristretto a cessioni e importazioni di beni materiali, in particolare delle apparecchiature e dei dispostivi "basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
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Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola. - Aggiornato al 04/06/2009