AGEVOLAZIONI NELL'AMBITO AUTOMOBILISTICO E VEICOLI IN GENERE
PARCHEGGI A PAGAMENTO: PAGO O NON PAGO?
COMUNIONE DEI BENI E INTESTAZIONE DEL VEICOLO
RIACQUISTO DEL VEICOLO NEL QUADRIENNO
CON PIU' DISABILI FISCALMENTE A CARICO E' POSSIBILE L'ACQUISTO DI PIU' AUTO NEL QUADRIENNIO
LA PATENTE SPECIALE PERMETTE DI GUIDARE TRATTORI AGRICOLI CON RIMORCHIO
L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO RICONOSCIUTA MA NON EROGATA, DA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO
AGEVOLAZIONI AUTO PER DISABILI: NOVITÀ PER I MINORI E NUOVI LIMITI TEMPORALI NEL CASO DI FURTO
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ZTL E PERSONE DISABILI
Il permesso di circolazione è valido in tutta Italia? In base a questa domanda Giuseppe G. C., persona disabile, che era stato multato dai Vigili di Roma per essere entrato nella Ztl della capitale con il solo permesso (contrassegno arancione) rilasciato nel 2002 dall'Amministrazione di Milano, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenedo che le persone disabili devono poter circolare nelle Ztl di tutta Italia e senza che il permesso al libero transito sia collegato all'utilizzo di un veicolo con specifica targa.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 719/2008 della Seconda Sezione Civile ha accolto il ricorso di Giuseppe stabilendo che alle persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è consentita la circolazione a bordo di veicoli nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali dei Comuni di tutta Italia, anche se il permesso di circolazione nelle Ztl è stato rilasciato solo dal Comune di residenza (a Torino, ad esempio, per poter transitare nelle Ztl occorre depositare la targa in modo che sia inserita nel circuito delle videocamere che controllano il flusso di traffico).
Fonte: CPD
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PARCHEGGI A PAGAMENTO: PAGO O NON PAGO?
La Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, con chiarezza e una volta per tutte, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno. Innanzitutto viene sottolineato che il Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli Enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade e attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica. Questo significa che le indicazioni di quella nota sono cogenti anche per i comuni sulle strade di loro competenza e a quelle istruzioni si debbono attenere.
La nota richiama in premessa la normativa in materia di agevolazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità e le disposizioni in materia di rilascio del "contrassegno invalidi". Prosegue evidenziando come si evinca dalla normativa vigente "la chiara volontà del Legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio". E conclude: "Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".
ATTENZIONE, PERO', perché in molte città le Amministrazioni Comunali, con speciali accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti "gratta e parcheggia"). Una di queste Aziende - per l'esattezza l'APCOA Parking talia S.p.A., che gestisce parcheggi cittadini di alcune città italiane e straniere - ha presentato un articolato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l'annullamento.
Il TAR del Lazio (Sezione III ter) con la sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, riconosce la titolarità del Ministero ad emettere quella Nota ma riconosce anche che "l'attività di parcheggio in specifiche aree ad essa destinate" non rientri nel concetto di <<circolazione stradale>> poiché queste aree sono poste fuori dalla carreggiata. Pertanto sicuramente nelle aree di parcheggio attrezzato (custodito e a pagamento) non può essere invocata la Nota del Ministero. Inoltre il TAR richiama l'articolo 11, comma 5, del DPR 503/1996 in cui si precisa: <<(...) devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili>>. E' chiaro che 1/50 è quello minimo e non quello massimo, comunque il TAR precisa che il rispetto di tale indicazione è richiamato nella convenzione fra Amministrazione Comunale e Azienda concessionaria dell'area di parcheggio.
Nella sostanza, prevedere un'indeterminata gratuità dei parcheggi per i titolari di "contrassegno invalidi" è causa di un mancato introito non preventivabile né giustificato dagli atti di concessine. Il TAR del Lazio ha quindi annullato la Nota del Ministero dei Trasporti che perciò non può essere usata nemmeno per situazioni diverse dalle aree di parcheggio e cioè per i parcheggi posti lungo le carreggiate e delimitati da linee blu.
La sentenza, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di loro competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi - normalmente a pagamento - lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.
Dopo questa sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi a pagamento. Quindi, informarsi presso la Polizia Municipale prima di parcheggiare in zone a pagamento pensando sia gratuito per non avere poi brutte sorprese! L'unica azione di stimolo che i Cittadini, o meglio ancora le Associazioni, possono mettere in campo è la richiesta formale all'Amministrazione Comunale di conoscere l'esatto numero di parcheggi riservati ai disabili (esclusi quelli concessi ad personam) nel territorio di competenza e il loro rapporto con il numero totale dei parcheggi - a pagamento e non - nella stesa zona. Se il rapporto dovesse essere inferiore a 1/50, possono essere avviate azioni di pressione o denuncia al momento della realizzazione o rifacimento di nuovi parcheggi.
Fonte: http://www.handylex.org/schede/zoneblu.shtml
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COMUNIONE DEI BENI E INTESTAZIONE DEL VEICOLO
In regime di comunione dei beni, la madre del disabile, fiscalmente a carico del marito, può intestarsi il veicolo e ottenere i benefici fiscali?
l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4 del 17/01/2007 ha precisato: “…, il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
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RIACQUISTO DEL VEICOLO NEL QUADRIENNO
E' possibile riottenere i benefici fiscali (IVA agevolata al 4% e detrazione d'imposta pari al 19% dell'ammontare della spesa) nel caso di riacquisto di un nuovo veicolo nel quadriennio?
Sì, è possibile riottenere i benefici per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativco e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
ATTENZIONE:
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che, in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni. Fa eccezione nel caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un'altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate - Guida alle agevolazioni per disabili
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CON DUE FIGLI DISABILI SI HA DIRITTO A DUE AUTO NELLO STESSO QUADRIENNIO
La madre di due bambini, entrambi invalidi al 100 per cento e titolari dell’indennità di accompagnamento, ha presentato istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti sulla fruibilità delle agevolazioni fiscali, previste per l’acquisto di autovetture da parte dei disabili, nell’ipotesi in cui intenda acquistare due autovetture nel corso dello stesso quadriennio.
(..) Fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste, la scrivente ritiene pertanto che, nell’ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo possa fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali sopra citati per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Per completezza, la scrivente fa presente che con la Risoluzione 4 giugno 2002, n. 169, relativa all’argomento, è stato già chiarito che ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della quale lo stesso risulti fiscalmente a carico, e che l’agevolazione può spettare "per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso possessore di reddito di cui risultano a carico i due portatori di handicap". (...)
Fonte: Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 66/E del 16 Maggio 2006
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LA PATENTE SPECIALE PERMETTE DI GUIDARE TRATTORI AGRICOLI CON RIMORCHIO
Dopo un brutto incidente, e una lunga convalescenza, sono tornato ad una vita normale e ho cambiato lavoro riprendendo l’azienda agricola di famiglia. Ho una patente speciale che mi consente di guidare, con qualche adattamento, nonostante abbia perso l’uso dell’arto sinistro. Mi dicono che posso guidare anche le macchine agricole. Qualcuno però mi terrorizza affermando che non posso trainare rimorchi di peso superiore ai 750 kg. E i rimorchi in agricoltura sono importanti.
Un problema per una volta non legislativo, ma di informazione. Infatti, una norma poco conosciuta stabilisce che: i titolari di patente speciale possono guidare i trattori agricoli e anche trainare eventuale rimorchi. Il Decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali”) ha dato attuazione all’articolo 124 del Codice della Strada (“Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici”) che ammette che anche le persone disabili possano condurre una macchina agricola o operatrice. I veicoli interessati dal Decreto sono quelli indicati negli articoli 57, 58 e 115 del Codice della Strada e cioè le macchine agricole “a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali (...)”, le macchine operatrici “semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri (...)” e le “macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli (...)”.
Quindi la disposizione non riguarda solo le macchine semoventi, ma anche quelle trainate, cioè i rimorchi e le diverse apparecchiature necessarie ad esempio in agricoltura (fresatrici, seminatrici, concimatrici ecc.). Dunque, l’articolo 1 del Decreto 17 gennaio 2005 ammette la possibilità per i titolari di patente B speciale di guidare questi mezzi, se opportunamente adattati. (...). La norma precisa anche che gli eventuali adattamenti sui veicoli di cui al comma precedente debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione a norma del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Fonte: Mobilità n. 58/2008.
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L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO RICONOSCIUTA MA NON EROGATA, DA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO
In relazione ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, si chiede di sapere se, ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli, il riconoscimento della predetta indennità debba essere inteso come requisito sanitario ovvero, in senso più stretto, quale effettiva concessione della provvidenza sanitaria.
Ad esempio, un soggetto che ha ottenuto dalla Commissione medica per l’invalidità civile il riconoscimento del diritto all’accompagnamento decade dall’agevolazione fiscale nel caso in cui la Regione, ai sensi della legge n. 18 del 1980, non concede l’indennità di accompagnamento in quanto, in alternativa, prevede il ricovero gratuito in un istituto di cura?
L'Agenzia delle Entrate con la circolare ministeriale n. 21/E del 23/04/2010 precisa che: relativamente ai requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui devono altresì essere in possesso i portatori di handicap psichico per accedere ai benefici fiscali previsti per l’acquisto di veicoli, si ritiene che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, la sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dalla legge n. 18 del 1980, in linea di principio non precluda la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’auto.
Si fa presente, peraltro, che affinché la fruizione del beneficio risulti legittima, il veicolo deve risultare utilizzato a vantaggio dell’invalido, così come richiesto dall’art. 1, comma 36, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.
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AGEVOLAZIONI AUTO PER DISABILI: NOVITÀ PER I MINORI
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare N 11/E/2014 ha chiarito due questioni:
a) Limiti temporali in caso di furto. Devono trascorrere quattro anni prima di poter accedere nuovamente all’IVA agevolata o alla detrazione IRPEF. Tuttavia la normativa vigente prevede espressamente un’eccezione. La persona disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato. Non è, quindi, necessaria la cancellazione dal PRA, ma la sola attestazione della perdita di possesso. Paradossalmente, come segnalammo già nel 1998, per l’accesso al beneficio IVA prima che siano trascorsi quattro anni, è possibile solo nel caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal PRA, procedura non possibile se il veicolo è stato rubato ma non ritrovato. La Circolare 11/2014 finalmente sana il paradosso: il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA per accedere nuovamente al beneficio IVA.
b) Minori e obbligo di adattamento al veicolo. La Circolare risponde ad un quesito relativo ad un minore riconosciuto titolare di indennità di frequenza, con certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, L. 104/1992) e che ai fini fiscali si tratta di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”. Con le disposizioni fino ad oggi vigenti la persona (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali - IVA agevolata, detrazione Irpef - solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto o alla guida. La Circolare, considerando la minore età, che non è possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, che sono state ammesse alle agevolazioni persone con varie disabilità a prescindere dall’adattamento del veicolo (ciechi, sordi, disabilità intellettive gravi, gravi limitazioni della deambulazione), rivede radicalmente le precedenti prescrizioni.
Quindi nel caso di minore età si può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo. Devono però ricorrere alcune condizioni: il minore deve essere riconosciuto persona con handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e nel verbale deve espressamente essere indicato che si tratta di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” in base all’art. 8 Legge n. 449/1997. Nella sostanza, dopo la pubblicazione della nuova circolare, se il disabile è minore e con handicap grave, l’adattamento del veicolo non è mai obbligatorio.
L’adattamento rimane, invece, obbligatorio per i maggiorenni indicati come “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997”, nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.
Fonte: HandyLex.org di Carlo Giacobini Direttore responsabile.
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Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola. - Aggiornato al 03/03/2010