INDICE ARTICOLI 2012
.CURARE UN FAMILIARE DISABILE GRAVE IN CASA SENZA PERDERE LA BUSTA PAGA.
.NON È LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI.
.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA: CONTA SOLO IL REDDITO DELL’ASSISTITO.
.STIPENDIO NORMALE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI GRAVI.
.CONTROLLO SUGLI INVALIDI: PIANO STRAORDINARIO 2012.
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CURARE UN FAMILIARE DISABILE GRAVE IN CASA SENZA PERDERE LA BUSTA PAGA
Assenza dal lavoro fino a due anni per curare un familiare handicappato grave. Nel sistema lavoristico-previdenziale è la prestazione con l'incidenza più alta, che si accompagna al diritto di continuare ad avere la busta paga e i contributi per la pensione. Ma la scala prioritaria dei beneficiari è molto rigida, dettata dal D.L. 119/2011 per evitare illegalità e abusi. La legge vuole radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume che siano più vicini, anche affettivamente, alla persona disabile, che non deve però essere ricoverata a tempo pieno.
Questi i requisiti per chiedere il congedo:
1) Il coniuge convivente.
2) In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il diritto passa al padre o alla madre, anche adottivi.
3) In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, il diritto si trasferisce a uno dei figli conviventi.
4) In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, il diritto va a uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Per il concetto di «mancanza» l'Inpdap ha chiarito che il termine comprende non solo le assenze naturali (decesso) e giuridiche (esempio: celibato), ma anche quelle assimilabili e che hanno carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Non è detto che i lavoratori debbano per forza prendere un congedo continuativo di due anni. Possono chiedere una settimana, un mese, due mesi, ecc. secondo le necessità e poi tornare al lavoro. L'essenziale è che nell'arco della intera vita lavorativa non sia superato il biennio. Se il lavoratore ricorre a una richiesta spezzettata e ravvicinata di assenze è necessario che, tra un periodo di congedo e l'altro, riprenda il lavoro al fine di evitare che siano calcolati come assenze anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche.
Durante il congedo il lavoratore:
1) ha diritto, in aggiunta alla conservazione del posto, alla normale retribuzione e ai contributi figurativi per la pensione, nel limite cumulato massimo di 43.579,06 Euro annui;
2) invece non ha diritto alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, e del trattamento di fine rapporto.
Infine, dal 1/1/2012, le richieste di congedo per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità dovranno essere inoltrate attraverso i canali Web, Patronato e Contact-Center (n. verde 803164), come da Circolare INPS n° 171 del 30/12/2011. Fino al 29/02/2012, è concesso un periodo transitorio durante il quale le richieste di congedo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate valide, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.
Fonte: La Stampa del 05/12/2011 – Sportello Previdenza – autore Bruno Benelli.
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NON È LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI
Il Tribunale di Torino, nell'accogliere il ricorso presentato da una ragazza con disabilità che si era rivolta alla Consulta per le Persone in Difficoltà ed assistita dall’avvocato Maria Luisa Turlione, nostra volontaria, ha emesso una sentenza molto importante in materia di invalidità civile.
Il Giudice ha stabilito, in data 09 gennaio 2012, (sentenza in fase di deposito e protocollazione da parte della cancelleria) che in tema di provvidenze in favore degli invalidi civili sottoposte a termine di revisione, l'INPS non ha il potere di sospendere il pagamento delle prestazioni prima che la persona con disabilità sia stata sottoposta, su convocazione dell'Istituto medesimo, a nuova visita di accertamento di permanenza dei requisiti prescritti.
"(....) Sia l’art. 42 della legge 24.11.03 n. 326 che la circolare INPS n.77 del 21.7.08 dispongono infatti che la revoca della prestazione avvenga con decorrenza dalla data della verifica, qualora non venga confermata la permanenza del requisito sanitario: è pertanto evidente che la revoca della prestazione non può essere disposta se la visita di revisione non viene effettuata per colpa dell’INPS, perché in questa ipotesi si deve ritenere che il requisito sanitario persista.(....)"
Pertanto, in tutti i casi in cui l'INPS non provvede (per cause o ritardi ad essa imputabili) a convocare a visita la persona con invalidità entro la data di revisione indicata in verbale, il beneficiario della provvidenza ha diritto al pagamento della prestazione in godimento sino alla successiva visita di revisione: se all'esito di quest'ultima dovesse essere accertata una percentuale di invalidità inferiore a quella precedentemente riconosciuta, l'INPS potrà legittimamente sospendere i pagamenti e revocare la prestazione.
Fonte: http://www.cpdconsulta.it/it/
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COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA: CONTA SOLO IL REDDITO DELL’ASSISTITO
Le ultime decisioni del TAR del Veneto hanno consolidato - in ambito di compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - il principio che conta solo il reddito dell’assistito. Dopo avere annullato i provvedimenti dei Comuni di Monticello Conte Otto (Vicenza) e di Brentino Belluno (Verona), il TAR ha annullato addirittura il Regolamento della Città di Vicenza e ora anche quello di Verona.
Piena, dunque, è l’adesione del TAR del Veneto all'interpretazione più rigorosa proposta dal Consiglio di Stato e comunque dalla prevalente giurisprudenza, in base alla quale l'articolo 3, comma 2 ter del DL 109/98 «ha introdotto un principio immediatamente applicabile» e il DPCM, che avrebbe dovuto dare attuazione a tale principio, ma che non è stato mai adottato, «può sì introdurre misure innovative per favorire la permanenza dell'assistito presso il suo nucleo familiare, ma non sarebbe comunque abilitato, dato il tenore della legge, a stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione reddituale del solo assistito». Viene inoltre confermato che tale principio «è idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, visto che ha lo scopo di assicurare una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza» e che «si pone in una linea di continuità con i principi di valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza del disabile, sanciti dalla Convenzione di New York del 13/12/2006 e ratificata con L.03/03/2009 n. 18».
Si noti come il TAR del Veneto abbia utilizzato per quasi tutte queste decisioni la cosiddetta "sentenza in forma semplificata" - come previsto dall'art. 74 del Codice del Processo Amministrativo -, nel caso in cui il giudice «ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso», segno, quindi che per il TAR del Veneto la questione è definitivamente risolta.
Va infine sottolineata la portata di tali decisioni le quali impongono alle Amministrazioni Comunali - che si sono viste annullare atti di natura regolamentare -, il rispetto del principio che conta solamente il reddito dell’assistito non solo ai ricorrenti, ma a tutti quelli cui la disposizione annullata si applicava, infatti, l’annullamento - che in via ordinaria esplicherebbe effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes dal momento che - agendo su atti normativi quali appunto i Regolamenti Comunali - esse valgono per tutti i Cittadini e non solo per chi ha avviato gli specifici ricorsi. In pratica non può esistere per taluni e non esistere per altri.
Avv. Francesco Trebeschi, esperto in diritto e disabilità - Consulente ANFFAS di Brescia
Fonte: Superando.it
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STIPENDIO NORMALE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI GRAVI
Ritorniamo a parlare di congedo straordinario perché ci sono chiarimenti molto importanti.
Chi chiede il congedo straordinario dal lavoro per assistere un familiare disabile grave ha diritto alla normale retribuzione fino a un massimo di 3.067,79 euro al mese, 102,26 euro al giorno. Lo Stato mette a disposizione 45.472 euro per l'assenza di un intero anno, ma alla cifra poi sottrae 8.658,53 euro per coprire il costo dei contributi figurativi necessari per evitare che il lavoratore abbia "buchi" ai fini della pensione. Il tetto di 3 mila euro lordi si applica naturalmente ai lavoratori che hanno buste paga superiori. Il congedo può durare fino a due anni, da prendere in unica soluzione o in forma frazionata, a seconda delle necessità.
Possono chiedere il congedo, in tassativo ordine di priorità, il coniuge convivente al primo posto, e poi a seguire i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle. In questa scaletta il familiare convivente di grado più elevato esclude i gradi inferiori. Tra i vari requisiti, la legge chiede che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno (h.24) in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private.
Ora viene chiarito che in quattro casi è però possibile ottenere il congedo nonostante il ricovero:
1) assistenza di un minore da parte dei genitori;
2) paziente in stato vegetativo o in situazione terminale;
3) necessità di uscire dal ricovero per visite e terapie;
4) presenza del familiare richiesta dalla struttura di ricovero.
Da molti lettori viene chiesto se il diritto al congedo possa essere riconosciuto a più persone. Nel senso che un certo periodo viene preso, ad esempio, dal coniuge, poi un altro da un genitore o da un figlio, ovviamente nel limite complessivo di due anni di assenza. La risposta è negativa: non si può fare. La norma ha creato la figura del «referente unico» nell'ambito dello stesso nucleo familiare: l'assistente scelto è quello e non altri. C'è una sola eccezione: l'assistenza a un figlio. In questa ipotesi tutti e due i lavoratori, ovviamente entrambi lavoratori dipendenti, possono palleggiarsi il congedo in via alternativa: ora l'uno, ora l'altra.
Sul calcolo dei periodi di assenza attenzione ai giorni festivi e ai fine settimana. Se una persona, ad esempio, prende tre settimane continuative di congedo, in esso sono calcolati anche i giorni di riposo lavorativo intermedi. Se prende invece una settimana e si ripresenta al lavoro il lunedì successivo salva sabato e domenica e l'assenza scende a soli cinque giorni.
Ultimo chiarimento: è possibile avere il congedo anche per i periodi in cui il disabile sia a sua volta al lavoro. Ma qui la decisione di autorizzare o no l'assenza retribuita è rimessa al datore di lavoro che deve valutare attentamente la situazione concreta.
Fonte: La Stampa del 12/03/2012 – Sportello Previdenza – autore Bruno Benelli.
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CONTROLLO SUGLI INVALIDI: PIANO STRAORDINARIO 2012
Con il 2012 si conclude il massiccio piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. l’INPS ha fissato i nuovi criteri di selezione con il Messaggio 19/04/2012, n. 6796. Pertanto i 250.000 controllati per il 2012 saranno estratti fra:
a) gli invalidi titolari di provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell’anno (esclusi quelli per la quale la scadenza è prevista entro due mesi dal Messaggio), non viene fissato alcun limite di età;
b) i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;
c) i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.
La procedura è la seguente:
l’INPS richiederà alle Aziende Usl l’invio dei fascicoli sanitari relativi alle persone selezionate per la verifica. Contestualmente invierà alle persone selezionate una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere. Nel caso in cui il Cittadino, entro 15 giorni, non invii la documentazione richiesta o questa sia insufficiente (lo decide sempre l’INPS), riceve una convocazione a visita.
Se invece la documentazione viene ritenuta sufficiente per poter effettuare una valutazione sugli atti (cioè in base alle sole certificazioni, referti, cartelle cliniche), l’INPS si riserva diverse possibilità. La prima è di confermare la prestazione erogata. La seconda di applicare quanto previsto dal DM 2/08/2007, cioè di riconoscere che si tratta di una patologia grave stabilizzata o ingravescente ed escludere la persona da ulteriori verifiche. E infine la terza ipotesi è quella della rettifica dei precedenti verbali di invalidità precedente e, quindi, di revocare la pensione, l’indennità o l’assegno.
L’istituto della rettifica, infatti, è stato esteso anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa) dal 2° com. dell’art. 10 del DL 78/2010 (Legge 122/2010), il ché consente di rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione. L’INPS si riserva di applicare la rettifica anche solo sulla base della documentazione presentata, senza procedere a nessuna visita e valutazione oggettiva della persona e comunque non riconosce mai l’aggravamento. Per richiederne il riconoscimento il Cittadino deve presentare una nuova istanza di accertamento e sottoporsi ad ulteriore visita di accertamento, con un sovraccarico anche per l’Erario.
Infine una nota positiva, il programma di verifiche del 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che negli anni precedenti non era compresa.
Fonte: handylex.org
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Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola.