INDICE ARTICOLI 2012
.CURARE UN FAMILIARE DISABILE GRAVE IN CASA SENZA PERDERE LA BUSTA PAGA.
.NON È LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI.
.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA: CONTA SOLO IL REDDITO DELL’ASSISTITO.
.STIPENDIO NORMALE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI GRAVI.
.CONTROLLO SUGLI INVALIDI: PIANO STRAORDINARIO 2012.
.RITIRO GRATUITO DEL MATERIALE PER INCONTINENZA.
.CHI L'HA DETTO CHE I DISABILI NON VANNO IN VACANZA?.
.ISTITUTO SUPERIORE di SANITÀ: CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE.
.ASCENSORI E DISABILI: DUE IMPORTANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE.
.UN NUOVO BONUS ELETTRICO CHE SALVA LA VITA.
.BARRIERE ARCHITETTONICHE ADDIO AI VETI SUGLI OSTACOLI.
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CURARE UN FAMILIARE DISABILE GRAVE IN CASA SENZA PERDERE LA BUSTA PAGA
Assenza dal lavoro fino a due anni per curare un familiare handicappato grave. Nel sistema lavoristico-previdenziale è la prestazione con l'incidenza più alta, che si accompagna al diritto di continuare ad avere la busta paga e i contributi per la pensione. Ma la scala prioritaria dei beneficiari è molto rigida, dettata dal D.L. 119/2011 per evitare illegalità e abusi. La legge vuole radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume che siano più vicini, anche affettivamente, alla persona disabile, che non deve però essere ricoverata a tempo pieno.
Questi i requisiti per chiedere il congedo:
1) Il coniuge convivente.
2) In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, il diritto passa al padre o alla madre, anche adottivi.
3) In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, il diritto si trasferisce a uno dei figli conviventi.
4) In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, il diritto va a uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Per il concetto di «mancanza» l'Inpdap ha chiarito che il termine comprende non solo le assenze naturali (decesso) e giuridiche (esempio: celibato), ma anche quelle assimilabili e che hanno carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Non è detto che i lavoratori debbano per forza prendere un congedo continuativo di due anni. Possono chiedere una settimana, un mese, due mesi, ecc. secondo le necessità e poi tornare al lavoro. L'essenziale è che nell'arco della intera vita lavorativa non sia superato il biennio. Se il lavoratore ricorre a una richiesta spezzettata e ravvicinata di assenze è necessario che, tra un periodo di congedo e l'altro, riprenda il lavoro al fine di evitare che siano calcolati come assenze anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche.
Durante il congedo il lavoratore:
1) ha diritto, in aggiunta alla conservazione del posto, alla normale retribuzione e ai contributi figurativi per la pensione, nel limite cumulato massimo di 43.579,06 Euro annui;
2) invece non ha diritto alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, e del trattamento di fine rapporto.
Infine, dal 1/1/2012, le richieste di congedo per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità dovranno essere inoltrate attraverso i canali Web, Patronato e Contact-Center (n. verde 803164), come da Circolare INPS n° 171 del 30/12/2011. Fino al 29/02/2012, è concesso un periodo transitorio durante il quale le richieste di congedo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate valide, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.
Fonte: La Stampa del 05/12/2011 – Sportello Previdenza – autore Bruno Benelli.
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NON È LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI
Il Tribunale di Torino, nell'accogliere il ricorso presentato da una ragazza con disabilità che si era rivolta alla Consulta per le Persone in Difficoltà ed assistita dall’avvocato Maria Luisa Turlione, nostra volontaria, ha emesso una sentenza molto importante in materia di invalidità civile.
Il Giudice ha stabilito, in data 09 gennaio 2012, (sentenza in fase di deposito e protocollazione da parte della cancelleria) che in tema di provvidenze in favore degli invalidi civili sottoposte a termine di revisione, l'INPS non ha il potere di sospendere il pagamento delle prestazioni prima che la persona con disabilità sia stata sottoposta, su convocazione dell'Istituto medesimo, a nuova visita di accertamento di permanenza dei requisiti prescritti.
"(....) Sia l’art. 42 della legge 24.11.03 n. 326 che la circolare INPS n.77 del 21.7.08 dispongono infatti che la revoca della prestazione avvenga con decorrenza dalla data della verifica, qualora non venga confermata la permanenza del requisito sanitario: è pertanto evidente che la revoca della prestazione non può essere disposta se la visita di revisione non viene effettuata per colpa dell’INPS, perché in questa ipotesi si deve ritenere che il requisito sanitario persista.(....)"
Pertanto, in tutti i casi in cui l'INPS non provvede (per cause o ritardi ad essa imputabili) a convocare a visita la persona con invalidità entro la data di revisione indicata in verbale, il beneficiario della provvidenza ha diritto al pagamento della prestazione in godimento sino alla successiva visita di revisione: se all'esito di quest'ultima dovesse essere accertata una percentuale di invalidità inferiore a quella precedentemente riconosciuta, l'INPS potrà legittimamente sospendere i pagamenti e revocare la prestazione.
Fonte: http://www.cpdconsulta.it/it/
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COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA: CONTA SOLO IL REDDITO DELL’ASSISTITO
Le ultime decisioni del TAR del Veneto hanno consolidato - in ambito di compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - il principio che conta solo il reddito dell’assistito. Dopo avere annullato i provvedimenti dei Comuni di Monticello Conte Otto (Vicenza) e di Brentino Belluno (Verona), il TAR ha annullato addirittura il Regolamento della Città di Vicenza e ora anche quello di Verona.
Piena, dunque, è l’adesione del TAR del Veneto all'interpretazione più rigorosa proposta dal Consiglio di Stato e comunque dalla prevalente giurisprudenza, in base alla quale l'articolo 3, comma 2 ter del DL 109/98 «ha introdotto un principio immediatamente applicabile» e il DPCM, che avrebbe dovuto dare attuazione a tale principio, ma che non è stato mai adottato, «può sì introdurre misure innovative per favorire la permanenza dell'assistito presso il suo nucleo familiare, ma non sarebbe comunque abilitato, dato il tenore della legge, a stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione reddituale del solo assistito». Viene inoltre confermato che tale principio «è idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, visto che ha lo scopo di assicurare una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza» e che «si pone in una linea di continuità con i principi di valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza del disabile, sanciti dalla Convenzione di New York del 13/12/2006 e ratificata con L.03/03/2009 n. 18».
Si noti come il TAR del Veneto abbia utilizzato per quasi tutte queste decisioni la cosiddetta "sentenza in forma semplificata" - come previsto dall'art. 74 del Codice del Processo Amministrativo -, nel caso in cui il giudice «ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso», segno, quindi che per il TAR del Veneto la questione è definitivamente risolta.
Va infine sottolineata la portata di tali decisioni le quali impongono alle Amministrazioni Comunali - che si sono viste annullare atti di natura regolamentare -, il rispetto del principio che conta solamente il reddito dell’assistito non solo ai ricorrenti, ma a tutti quelli cui la disposizione annullata si applicava, infatti, l’annullamento - che in via ordinaria esplicherebbe effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes dal momento che - agendo su atti normativi quali appunto i Regolamenti Comunali - esse valgono per tutti i Cittadini e non solo per chi ha avviato gli specifici ricorsi. In pratica non può esistere per taluni e non esistere per altri.
Avv. Francesco Trebeschi, esperto in diritto e disabilità - Consulente ANFFAS di Brescia
Fonte: Superando.it
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STIPENDIO NORMALE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO PER DISABILI GRAVI
Ritorniamo a parlare di congedo straordinario perché ci sono chiarimenti molto importanti.
Chi chiede il congedo straordinario dal lavoro per assistere un familiare disabile grave ha diritto alla normale retribuzione fino a un massimo di 3.067,79 euro al mese, 102,26 euro al giorno. Lo Stato mette a disposizione 45.472 euro per l'assenza di un intero anno, ma alla cifra poi sottrae 8.658,53 euro per coprire il costo dei contributi figurativi necessari per evitare che il lavoratore abbia "buchi" ai fini della pensione. Il tetto di 3 mila euro lordi si applica naturalmente ai lavoratori che hanno buste paga superiori. Il congedo può durare fino a due anni, da prendere in unica soluzione o in forma frazionata, a seconda delle necessità.
Possono chiedere il congedo, in tassativo ordine di priorità, il coniuge convivente al primo posto, e poi a seguire i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle. In questa scaletta il familiare convivente di grado più elevato esclude i gradi inferiori. Tra i vari requisiti, la legge chiede che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno (h.24) in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private.
Ora viene chiarito che in quattro casi è però possibile ottenere il congedo nonostante il ricovero:
1) assistenza di un minore da parte dei genitori;
2) paziente in stato vegetativo o in situazione terminale;
3) necessità di uscire dal ricovero per visite e terapie;
4) presenza del familiare richiesta dalla struttura di ricovero.
Da molti lettori viene chiesto se il diritto al congedo possa essere riconosciuto a più persone. Nel senso che un certo periodo viene preso, ad esempio, dal coniuge, poi un altro da un genitore o da un figlio, ovviamente nel limite complessivo di due anni di assenza. La risposta è negativa: non si può fare. La norma ha creato la figura del «referente unico» nell'ambito dello stesso nucleo familiare: l'assistente scelto è quello e non altri. C'è una sola eccezione: l'assistenza a un figlio. In questa ipotesi tutti e due i lavoratori, ovviamente entrambi lavoratori dipendenti, possono palleggiarsi il congedo in via alternativa: ora l'uno, ora l'altra.
Sul calcolo dei periodi di assenza attenzione ai giorni festivi e ai fine settimana. Se una persona, ad esempio, prende tre settimane continuative di congedo, in esso sono calcolati anche i giorni di riposo lavorativo intermedi. Se prende invece una settimana e si ripresenta al lavoro il lunedì successivo salva sabato e domenica e l'assenza scende a soli cinque giorni.
Ultimo chiarimento: è possibile avere il congedo anche per i periodi in cui il disabile sia a sua volta al lavoro. Ma qui la decisione di autorizzare o no l'assenza retribuita è rimessa al datore di lavoro che deve valutare attentamente la situazione concreta.
Fonte: La Stampa del 12/03/2012 – Sportello Previdenza – autore Bruno Benelli.
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CONTROLLO SUGLI INVALIDI: PIANO STRAORDINARIO 2012
Con il 2012 si conclude il massiccio piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. l’INPS ha fissato i nuovi criteri di selezione con il Messaggio 19/04/2012, n. 6796. Pertanto i 250.000 controllati per il 2012 saranno estratti fra:
a) gli invalidi titolari di provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell’anno (esclusi quelli per la quale la scadenza è prevista entro due mesi dal Messaggio), non viene fissato alcun limite di età;
b) i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;
c) i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.
La procedura è la seguente:
l’INPS richiederà alle Aziende Usl l’invio dei fascicoli sanitari relativi alle persone selezionate per la verifica. Contestualmente invierà alle persone selezionate una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere. Nel caso in cui il Cittadino, entro 15 giorni, non invii la documentazione richiesta o questa sia insufficiente (lo decide sempre l’INPS), riceve una convocazione a visita.
Se invece la documentazione viene ritenuta sufficiente per poter effettuare una valutazione sugli atti (cioè in base alle sole certificazioni, referti, cartelle cliniche), l’INPS si riserva diverse possibilità. La prima è di confermare la prestazione erogata. La seconda di applicare quanto previsto dal DM 2/08/2007, cioè di riconoscere che si tratta di una patologia grave stabilizzata o ingravescente ed escludere la persona da ulteriori verifiche. E infine la terza ipotesi è quella della rettifica dei precedenti verbali di invalidità precedente e, quindi, di revocare la pensione, l’indennità o l’assegno.
L’istituto della rettifica, infatti, è stato esteso anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa) dal 2° com. dell’art. 10 del DL 78/2010 (Legge 122/2010), il ché consente di rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione. L’INPS si riserva di applicare la rettifica anche solo sulla base della documentazione presentata, senza procedere a nessuna visita e valutazione oggettiva della persona e comunque non riconosce mai l’aggravamento. Per richiederne il riconoscimento il Cittadino deve presentare una nuova istanza di accertamento e sottoporsi ad ulteriore visita di accertamento, con un sovraccarico anche per l’Erario.
Infine una nota positiva, il programma di verifiche del 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che negli anni precedenti non era compresa.
Fonte: handylex.org
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RITIRO GRATUITO DEL MATERIALE PER INCONTINENZA
Avendo ricevuto diverse richieste in tal senso ricordiamo che: il Consorzio Chierese per i Servizi, al fine di ridurre il costo della quota variabile della tariffa rifiuti utenze domestiche (calcolata sul numero di svuotamenti del non recuperabile) alle famiglie al cui interno vi sia un congiunto affetto da incontinenza e che, quindi, producono molti rifiuti non recuperabili derivanti da tale patologia, continua ad erogare il servizio di raccolta porta porta del materiale per incontinenza (pannoloni, sacche di raccolta svuotate, traverse, guanti, bende e garze per medicazione, ecc.) attraverso la fornitura di appositi contenitori in polietilene di colore grigio da 50 litri.
Si precisa che in tale contenitore non si potrà inserire nessun altro tipo di rifiuto non recuperabile, compresi i pannolini dei bambini, in quanto rifiuti non derivanti dalla patologia certificata, in caso contrario si incorre nelle sanzioni previste dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Il servizio è offerto esclusivamente su richiesta esplicita dell’utente e anche se vi sono più soggetti incontinenti verrà consegnato un solo contenitore. Pertanto, se il materiale per incontinenza dovesse superare la capacità del contenitore stesso, tale materiale in eccesso dovrà essere depositato nel cassonetto dei rifiuti non recuperabili attualmente in uso.
Per attivare il servizio bisogna recarsi all’eco-sportello (a Carmagnola in comune al 1° piano) muniti di un documento di identità valido e della certificazione dell’ASL che attesta l’assegnazione del materiale per incontinenza del familiare o, in alternativa, copia della ricetta per la fornitura trimestrale del materiale stesso (che verrà allegata al modulo compilato e sottoscritto).
IL SERVIZIO È COMPLETAMENTE GRATUITO, perciò il contenitore può essere esposto per lo svuotamento la sera precedente di tutti i giorni del ritiro del non recuperabile segnalato nell’apposito calendario. Inoltre, è fatto obbligo all’utente o chi per esso di comunicare la perdita dei requisiti necessari (guarigione, morte o trasferimento in altro comune) a usufruire del servizio.
Infine, siccome la gestione del servizio comporta la raccolta e il trattamento di dati personali identificativi e sensibili degli utenti e, in particolare, perché l’esposizione del contenitore stesso può rendere manifesta la presenza di una persona con patologia cronica all’interno del nucleo familiare o dello stabile, il Consorzio Chierese per i Servizi non concederà il contenitore e quindi il sevizio di raccolta del materiale per incontinenza a quegli utenti che, nella compilazione del modulo di richiesta, negheranno il consenso al trattamento dei dati personali.
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Articolo 7 - luglio-agosto 2012
CHI L'HA DETTO CHE I DISABILI NON VANNO IN VACANZA?
Ormai da anni raccogliamo informazioni, suggerimenti, recensioni su tutto ciò che possa rendere una vacanza accessibile. Sappiamo bene che l'accessibilità è un concetto decisamente personale: cioè che è accessibile per me non necessariamente lo è per te. Per questo motivo consigliamo sempre di fare una telefonata prima di prenotare la vacanza. Ecco proposte accessibili per:
- IL MARE - Abbiamo riscontrato che sono sempre di più gli stabilimenti balneari dotati di servizi per disabilità motoria e sensoriale, questo ci sembra un grande segno di civiltà. Oltre alle spiagge vi proponiamo anche una selezione di strutture accessibili, perché possiate trovare l'albergo o l'appartamento che fa maggiormente al caso vostro.
- I MONTI - Ci sono però proposte anche per chi desidera una vacanza in montagna, magari nello splendido Trentino o in Valle d'Aosta, dove fare lunghe passeggiate e gustare le prelibatezze locali. Senza dimenticare che in Italia abbiamo dei fantastici parchi naturali, molti dei quali propongono percorsi accessibili alle persone con disabilità motorie.
- LO SPORT- Se non fate parte della tipologia “spaparanzo al sole” o “turismo enogastronomico” non preoccupatevi, abbiamo pensato anche a voi sportivi. Perché non provare una delle settimane multisport organizzare da Freewhite? Potreste provare nuove attività scegliendo tra golf, handbike, downhill bike, tennis, tiro con l'arco e molti altri ancora, nel meraviglioso scenario di Sestriere (TO). Volete qualcosa di ancora più speciale? Vi suggeriamo decisamente i sailing campus de Lo Spirito di Stella, una vera e propria scuola di vela, per imparare questa antica e affascinante arte e veleggiare in giro per l'Italia.
- VACANZE DI GRUPPO - Se vivete la vacanza come un momento per socializzare, oppure se cercate una comunità o un gruppo che possa accogliere un vostro familiare con disabilità, potete consultare la nostra sezione dedicata alle settimane organizzate. Abbiamo raccolto alcune delle migliori proposte dedicate ad adulti o ragazzi, perché possiate scegliere con serenità una meta sicura.
SUGGERIMENTI: Oltre alle nostre proposte, vi ricordiamo alcune regole fondamentali per viaggiare sereni e in sicurezza. Ricordatevi sempre di accertare, prima della partenza, che la struttura che vi ospita sia in grado di soddisfare le vostre esigenze personali. Se avete problematiche mediche accertatevi della presenza di una guardia medica o di una struttura ospedaliera nella zona. Viaggio internazionale? Attenzione alle vaccinazioni e all'assunzione di cibi e bevande. Portate con voi i farmaci che vi servono e consultate il vademecum del viaggiatore.
Tutte le informazioni utili per le suddette proposte, sono reperibili sul portale www.disabili.com
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ISTITUTO SUPERIORE di SANITÀ: CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE
Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR), diretto dalla Dott. Domenica Taruscio, si inserisce nella Rete Nazionale Malattie Rare svolgendo sia attività di ricerca scientifica sia di sanità pubblica a livello nazionale e internazionale. "La missione del Centro Nazionale Malattie Rare è: ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e farmaci orfani finalizzata a prevenzione, trattamento e sorveglianza."
Il Registro Nazionale Malattie Rare rileva il numero di casi e la loro distribuzione sul territorio nazionale costituendo il raccordo centrale della rete clinica-epidemiologica nazionale. Il Registro Nazionale Farmaci Orfani mira ad attivare un sistema di sorveglianza per i farmaci orfani rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. Il Centro svolge ricerca sperimentale su selezionate patologie rare, inclusi alcuni tumori, anche in collaborazione con centri di eccellenza nazionali e internazionali. Inoltre realizza attività di ricerca epidemiologia e socio-sanitaria.
Considerato lo sviluppo e l’uso crescente di test genetici è di cruciale importanza fornire criteri e parametri per assicurarne un elevato standard di qualità e affidabilità In questo senso, dal 2001 il CNMR svolge attività di controllo esterno di qualità di test genetici eseguiti da laboratori pubblici, distribuiti su tutto il territorio nazionale; scopo di tale attività è di assicurare la validità, l’accuratezza, la precisione, la riproducibilità dei test genetici a scopo diagnostico. Ad oggi partecipano ottanta laboratori pubblici.
Infine, le numerose Associazioni di persone con malattie rare sono un importante punto di riferimento per il confronto e lo scambio di esperienze, svolgendo un ruolo determinante per i pazienti e per le loro famiglie. Il CNMR ha instaurato con le Associazioni numerose e proficue collaborazioni su vari progetti. In particolare, ha realizzato diversi studi per valutare l’accessibilità ai servizi sociosanitari, la qualità dell’assistenza e della vita nelle persone con malattia rara e nei loro familiari (…).
Chiamando il numero verde 800.89.69.49 (il servizio è anonimo e gratuito), è possibile ricevere informazioni personalizzate che orientano la persona verso i presidi di diagnosi e cura della Rete nazionale malattie rare, le Associazioni dei pazienti e la possibilità di esenzione delle malattie. Naturalmente le informazioni fornite non possono rappresentare una valutazione clinica del caso rappresentato dal paziente. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Per ulteriori informazioni consultare le pagine del sito: http://www.iss.it/cnmr/
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ASCENSORI E DISABILI: DUE IMPORTANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Due sentenze della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, la n. 2156/2012 e la n. 14096/2012, meritano di essere portate all’attenzione. Entrambe riguardano l’installazione di un ascensore in un edificio condominiale come opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Premesso che l’art. 2 della L. n.13/1989 stabilisce che le deliberazioni condominiali che riguardano le innovazioni da eseguire negli edifici privati allo scopo di eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione che favoriscano la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici privati, sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del C.C., vale a dire in prima convocazione i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio, quindi sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; nel caso di seconda convocazione (il giorno successivo della prima e non oltre dieci giorni) la delibera è valida se riporta i voti di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Nel caso in cui il condominio rifiuti di deliberare, il disabile, o chi ne esercita la tutela o potestà può installare le strutture a proprie spese. Gli unici limiti da rispettare sono quelli previsti dall’art. 1120 del C.C. e cioè, che gli interventi non possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne devono alterare il decoro architettonico e non devono rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Con la sentenza n. 2156/2012, la Cassazione ha deliberato che nel caso in cui un condomino disabile si trovi ad abitare un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione se non con evidenti difficoltà, mancando un ascensore, costui potrà far installare a sue spese un ascensore anche se ciò causi la restrizione della scala. Tale installazione dovrà essere consentita dagli altri condomini anche qualora dovesse concretizzarsi per costoro un disagio nell'uso di questa parte comune.
Con la sentenza n. 14096/2012, la Cassazione ha invece stabilito che l’installazione dell’ascensore in un condominio, essendo un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche e un mezzo necessario per garantire l’abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili, nella fattispecie si trattava di installare un ascensore esterno che avrebbe occupato una parte del cortile, venendo a trovarsi ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge rispetto alle finestre di alcuni appartamenti.
Fonte: http://www.condomini.org/news-3.php
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IN ARRIVO UN NUOVO BONUS ELETTRICO CHE SALVA LA VITA
Dal 1° gennaio 2013 la riduzione sulla bolletta elettrica sarà calcolata in base ai consumi medi e al numero delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate. Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia con una propria delibera.
Possono accedere al bonus i clienti domestici che si trovino in condizione di disagio economico (con indicatore ISEE entro i limiti stabiliti) o in situazione di disagio fisico. Rientrano in quest’ultima categoria i soggetti intestatari di forniture elettriche nel cui nucleo familiare siano presenti persone in gravi condizioni di salute costrette a utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento della vita. Sono considerate tali quelle connesse alle funzioni respiratorie o alimentari (broncoaspiratori, attrezzature per la dialisi a domicilio, infusori eccetera), gli ausili per trasporto o sollevamento dei disabili (carrozzine elettriche, sollevatori mobili eccetera). Il bonus è previsto in valori differenziati a seconda che si tratti di utenti in situazione di disagio economico o di disagio fisico. Nel primo caso l’importo del bonus varia in base al numero dei componenti della famiglia anagrafica; per la situazione di disagio fisico, invece l’agevolazione spetta in misura fissa (155 euro, per il 2012), indipendentemente dai consumi e dal numero delle apparecchiature utilizzate.
Ecco le novità: dal 2013 il valore del bonus per disagio fisico sarà articolato su 3 livelli e sarà attribuito a ogni cliente in base al numero di macchinari salvavita utilizzati e al tempo giornaliero di utilizzo. L’importo del bonus potrà così variare da 158 a 379 euro annui per clienti che impegnano una potenza fino a 3 kW e da 373 fino a 571 euro annui per una potenza superiore a 4,5 kW (gli importi indicati sono da considerarsi provvisori e saranno aggiornati a partire dal 1° gennaio 2013). È prevista inoltre la possibilità di ottenere il riconoscimento retroattivo del nuovo meccanismo del bonus per disagio fisico, a condizione di essere già titolari dell’agevolazione prima del 2013 e di presentare la domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013.
La richiesta va presentata presso il Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta dall’Autorità per l’energia con le specifiche certificazioni che dovranno essere fornite dalle Asl.
Fonte: Famiglia Cristiana filo diretto Patronato Acli – n. verde 800 71 00 10 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17)
Oppure consulta direttamente: www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm
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BARRIERE ARCHITETTONICHE ADDIO AI VETI SUGLI OSTACOLI
Le barriere architettoniche vanno eliminate, lo vuole la legge. Ma nei condomini su questo punto da sempre si combatte una “guerra spietata”. C’è sempre qualcuno che sistematicamente cavilla e pone veti, molte volte al limite del buon senso, per impedire che si proceda alla realizzazione di un’opera che risolve non solo i problemi immediati del richiedente ma anche ad altri in futuro.
Infatti, fino ad ora la materia era controversa e generava un forte contenzioso condominiale, nonostante molte sentenze della Cassazione che imponevano l’abbattimento di ogni difficoltà. Le grandi battaglie tra proprietari di casa nascevano dal fatto che per votare assemblearmente questi interventi e relativa ed eventuale copertura di spesa occorreva ottenere il parere favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea e che fossero, a loro volta, espressione di 666 millesimi della superficie abitata (art. 1136, quinto comma, codice civile). Un quorum tutt’altro che agevole da raggiungere. Per questo c’era già stata una legge, la n. 13 del 1989, che agevolava le procedure – … vale a dire in prima convocazione i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio, quindi sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; nel caso di seconda convocazione (il giorno successivo della prima e non oltre dieci giorni) la delibera è valida se riporta i voti di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio … – ma questa “maggioranza leggera” non aveva risolto del tutto i problemi.
Ora, con la nuova legge sul condominio appena approvata (entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), si sancisce che per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei palazzi sarà sufficiente che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno. Una svolta che fissa definitivamente e con chiarezza il numero assembleare e la maggioranza favorevole da raggiungere.
La verifica che la nuova legge possa contribuire ad eliminare i veti e di la da venire perché come abbiamo detto sopra non sarà operante prima di sei mesi. Pertanto ci proponiamo di ritornare sull’argomento quando essa sarà effettivamente a regime ed applicata.
I volontari Augurano un lieto Natale e un sereno Anno nuovo a tutti.
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Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola.